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18 Gennaio 2019

Legge di Bilancio per il 2019: le nuove regole dello “Sport bonus”

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.

La Legge di Bilancio per il 2019 prevede lo “SPORT BONUS” (articolo 1, commi 621 e seguenti, Legge n. 145/2018). Ecco le regole che troveranno applicazione per il nuovo anno.

Per le EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO effettuate da privati nel corso dell’anno 2019 per INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO di IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI e per la realizzazione di NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PUBBLICHE è riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA delle misura del 65 % delle erogazioni effettuate.

La misura è ammessa anche nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate in favore dei soggetti concessionari o affidatari degli impianti.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nel limite del 20 % del reddito imponibile;
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

I soggetti titolari di reddito d’impresa possono utilizzare il credito d’imposta, nel limite complessivo di 13,2 milioni di Euro, tramite compensazione nel modello F24. Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

I soggetti che effettuano delle erogazioni liberali di questo tipo non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge rispetto alle medesime erogazioni liberali.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione. Devono provvedere contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso i mezzi informatici. I soggetti beneficiari delle erogazioni devono, altresì, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, comunicare, sempre all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stato di avanzamento dei lavori, fornendo anche la rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme ricevute.

Con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno individuate le disposizioni di attuazione di tale agevolazione.

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