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18 Gennaio 2019

Legge di Bilancio per il 2019: credito d’imposta per l’acquisto di prodotti o imballaggi riciclati

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.

Nella Legge di Bilancio per il 2019, è stato introdotto un credito d’imposta per il RICICLAGGIO DELLE PLASTICHE MISTE (articolo 1, comma 73, Legge n. 145/2018). E’ previsto, infatti, che, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e recupero di rifiuti solidi urbani ed al fine di RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI ED IL LIVELLO DI RIFIUTI NON RICICLABILI derivanti da materiali da imballaggio, è riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA a tutte le imprese che acquistano:

  • PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA;
  • IMBALLAGGI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI;
  • IMBALLAGGI DERIVATI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E DELL’ALLUMINIO.

Tale credito d’imposta, riconosciuto per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è della misura del 36 % delle spese sostenute e documentate per gli acquisti sopra indicati.

Il credito d’imposta in questione può essere concesso fino ad un importo massimo annuale di 20.000 Euro per ciascun beneficiario (articolo 1, comma 74, Legge n. 145/2018).

Inoltre, tale credito d’imposta, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 75, della Legge di Bilancio per il 2019:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito;
  • non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’Irap;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, che deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • è utilizzabile dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti per i quali è concesso.

Con un successivo Decreto del Ministro dell’Ambiente, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, ed i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta (articolo 1, comma 76, Legge n. 145/2018).

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