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14 Gennaio 2022
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Legge di Bilancio per il 2022: le misure nel settore agricolo.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Ecco le nuove misure per i produttori agricoli.

  • Detassazione Irpef dei terreni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 1, comma 25, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Proroga di un anno (fino a tutto il 2022) della detassazione Irpef per i terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Questo vuol dire che anche per il nuovo anno 2022 i redditi relativi a tali terreni non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali Irpef regionale e comunale. L’esenzione riguarda sia i terreni posseduti e condotti (e, in questo caso, riguarda sia il reddito dominicale, sia il reddito agrario), sia i terreni presi in locazione (e, in questo caso, riguarda esclusivamente il reddito agrario).
  • Regime Iva speciale per la cessione di bovini e suini (articolo 1, comma 527, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Proroga al 2022 della percentuale di compensazione del 9,5 % per la cessione di animali vivi della specie bovina e suina. La misura era già prevista per il 2021 e riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva previsto dall’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando le percentuali di compensazione per calcolare l’Iva detraibile in caso di cessione di prodotti agricoli.
  • Qualifica di imprenditore agricolo (articolo 1, comma 988, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Gli imprenditori agricoli che, a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali, non sono in grado di rispettare il criterio della prevalenza previsto dall’articolo 2135 del Codice Civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica, anche se, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla declaratoria di eccezionalità, si approvvigionano di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
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