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10 Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: proroga ed ampliamento di crediti d’imposta già esistenti

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con la quale sono state emanate le disposizioni relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 (Legge di Bilancio per il 2020).

Evidenziamo qui alcune novità riguardanti crediti d’imposta già riconosciuti in precedenza:

  • SPORT BONUS (articolo 1, commi 177 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). E’ stata prorogata al 2020 la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, misura introdotta con la Legge di Bilancio per il 2019. E’ stato precisato che per i soggetti titolari di redditi d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. E’ stato, inoltre, confermato il fondo da destinare ad interventi in favore di società sportive dilettantistiche che potrà ora riguardare anche interventi in favore di associazioni sportive dilettantistiche e di enti di promozione sportiva.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL CENTRO ITALIA (articolo 1, comma 218, Legge n. 160 del 2019). E’ stato prorogato al 2020 il credito d’imposta previsto dal Decreto Legge n. 8 del 2017 per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i Comuni delle Regioni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
  • ZONE ECONOMICHE SPECIALI (articolo 1, comma 316, Legge n. 160 del 2019). Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zone Economiche Speciali sarà commisurato al costo complessivo dei beni acquistati entro il 31 dicembre 2022, e non più entro il 2020. E’ stata istituita, inoltre, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell’Area portuale di Taranto e per sostenere l’occupazione, una Zona franca doganale in questa area.
  • BONUS EDICOLE (articolo 1, comma 393, Legge n. 160 del 2019). Per il 2020, il credito d’imposta previsto in favore delle edicole è riconosciuto agli esercenti attività commerciali che non operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici anche nei casi in cui l’attività commerciale di vendita di giornali non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. Si amplia , quindi, il campo di applicazione del credito d’imposta in favore delle edicole.

 

 

 

 

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