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12 Settembre 2014

Lavori di messa in sicurezza resisi necessari successivamente all’acquisto dell’immobile: il mancato trasferimento della residenza non comporta la decadenza dai benefici prima casa

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19247 dell’11 settembre 2014, ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di una Commissione Tributaria Regionale che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione finanziaria per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, derivanti dalla decadenza delle agevolazioni “prima casa” a seguito del mancato trasferimento, nel termine di diciotto mesi, della residenza nel Comune nel quale era ubicato l’immobile acquistato.

In particolare, l’acquirente aveva sostenuto, a giustificazione dell’inadempimento dell’obbligo di trasferimento della residenza, che si erano verificati dei gravi ed imprevedibili eventi successivamente all’acquisto dell’abitazione (smottamenti causati da abbondanti piogge) che non avevano consentito il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Erano stati necessari, infatti, dei lavori di messi in sicurezza che erano durati circa sette mesi, circostanza non contestata.

La Corte di Cassazione ha, quindi, dato ragione all’acquirente, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

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