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29 Gennaio 2016

L’acquisto della sola nuda proprietà rileva ai fini dell’accertamento sintetico

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Con la Sentenza n. 930 del 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo ad un avviso di accertamento emesso con metodo sintetico sulla base degli incrementi patrimoniali consistiti nell’acquisto di alcuni immobili.

L’appello proposto dal contribuente era stato respinto. In particolare, secondo la Commissione Tributaria Regionale, il contribuente non aveva dimostrato di aver versato soltanto il prezzo di acquisto della nuda proprietà dell’immobile (nel contratto di compravendita c’era un’indicazione generica del prezzo pagato dall’acquirente). Inoltre, l’Amministrazione finanziaria aveva, secondo la CTR, fondato l’atto di accertamento non soltanto sulla spesa di acquisto dei beni, ma anche sulla spesa relativa alla manutenzione ed alla gestione di essi.

La Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto non corretto il ragionamento alla base della sentenza di secondo grado.

Non era in contestazione, infatti, la circostanza che il contribuente avesse acquistato la sola nuda proprietà dell’appartamento e che vi fosse stata la contestuale costituzione di usufrutto in favore di un terzo. Era questo il solo fatto certo idoneo ad abilitare l’Amministrazione finanziaria a determinare in via sintetica il reddito, sulla base delle spese per gli incrementi patrimoniali.

La Corte di Cassazione ha, quindi, annullato la pronuncia impugnata e rinviato la causa ad un’altra sezione della Commissione Tributaria Regionale affinché proceda nuovamente alla determinazione del reddito imputabile al contribuente secondo il medesimo metodo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria, ma tenendo conto del principio enunciato dalla Cassazione.

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