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12 Settembre 2014

L’accertamento sintetico non può fondarsi sull’acquisto di una farmacia mediante accollo di debiti

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 19030 del 10 settembre 2014, ha riconosciuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso a seguito dell’applicazione del metodo sintetico, sulla base dell’esistenza di spese che il contribuente avrebbe sostenuto per l’acquisto di una farmacia di notevole valore.

In realtà, la farmacia era stata acquistata dal contribuente mediante accollo di debiti e senza esborso della somma di denaro corrispondente al valore della stessa.

La Cassazione ha ricordato che nell’ipotesi della spesa per incrementi patrimoniali, che interessa con riferimento al caso di specie, l’accertamento deve basarsi sulla diretta dimostrazione dell’effettiva erogazione della spesa da parte del contribuente, in un determinato momento o arco temporale.

E’ fatta salva, naturalmente, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Il mero accollo di un debito non è sufficiente ai fini del metodo di accertamento sintetico, non costituendo l’accollo un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio.

L’accollo di un debito non comporta l’attuale erogazione di spesa e non è, dunque, effettiva ed attuale espressione di capacità economica, nella prospettiva dell’accertamento sintetico.

Espressione di tale capacità sarà, invece, costituita dai singoli atti di estinzione dell’obbligazione accollata.

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