L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di agevolazioni “prima casa”.
Lo ha fatto in occasione della risposta ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente proprietario di un immobile ad uso abitativo e di un’autorimessa, pertinenza della casa, che rientra nella categoria catastale C/6. Si tratta di immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa. L’istante vorrebbe acquistare un altro immobile ad uso autorimessa, di categoria catastale C/6, confinante con l’autorimessa già di sua proprietà, ed unire i due immobili. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare, anche per questo secondo acquisto, delle agevolazioni fiscali per la prima casa.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 66 del 20 febbraio 2020, ha ricordato che, secondo la normativa in materia, con riguardo alle pertinenze della casa di abitazione che è stata acquistata con l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa, le medesime agevolazioni sono ammesse se la pertinenza rientra nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale.
Il legislatore, quindi, ha posto un vincolo oggettivo alla fruizione dei benefici fiscali in questione. Si è voluto, così, evitare che tali benefici possano trovare ulteriore applicazione qualora venga acquistata una pertinenza classificata nella medesima categoria catastale di altra pertinenza già acquistata usufruendo delle agevolazioni per la prima casa.
La verifica dei presupposti per l’applicazione delle agevolazioni per la prima casa deve essere effettuata al momento della stipula dell’atto di acquisto. E, nel caso specifico, al momento dell’acquisto della seconda autorimessa, il contribuente istante non possiede i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, considerando che ne ha già usufruito in sede di acquisto della prima pertinenza anch’essa classificata nella categoria catastale C/6.