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7 Dicembre 2018

La dichiarazione può essere consegnata ai contribuenti in modalità telematica

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Nella Risposta n. 97 del 6 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad un intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni. Questi ha rappresentato di aver organizzato per la sua attività una piattaforma internet attraverso la quale i clienti del suo studio possono consultare e/o scaricare la documentazione relativa alla propria posizione. Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di consegnare ai clienti la dichiarazione trasmessa per via telematica e la relativa comunicazione di ricezione da parte dell’Agenzia con modalità diverse dalla consegna manuale.

In particolare, l’istante avviserebbe il contribuente, con una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata, che entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione, saranno a sua disposizione nell’area riservata del portale dello studio i documenti telematici che lo riguardano. Nella comunicazione verrebbero fornite anche le istruzioni per scaricare e stampare tali documenti e verrebbero illustrati gli obblighi di conservazione degli stessi in base a quanto disposto dalla legge. L’istante, quindi, entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate, provvederebbe alla pubblicazione nell’area riservata al contribuente dei documenti telematici in questione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, mentre i contribuenti ed i sostituti d’imposta sono tenuti a conservare una copia della dichiarazione sottoscritta, i soggetti incaricati della trasmissione possono conservare le copie delle dichiarazioni trasmesse su supporto informatico, a condizione che siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.

Inoltre, il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta, mentre la copia su supporto informatico conservata dall’incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha già precisato in precedenza che la copia della dichiarazione sottoscritta dal soggetto che ha apposto il visto può essere consegnata direttamente su supporto informatico o in modalità telematica al contribuente che abbia sottoscritto una specifica richiesta in proposito. La consegna in modalità telematica dovrà essere effettuata con sistemi che prevedono, con l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, fermo restando che dovranno essere rispettate le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso specifico, è, pertanto, che il sistema di consegna dei documenti illustrato dall’istante è valido e condivisibile.

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