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20 Luglio 2018

Istanze di occupazione di suolo pubblico per raccolta firme: a determinate condizioni, sono esenti da bollo

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione posta alla sua attenzione riguardo all’applicazione dell’imposta di bollo. In particolare, l’istante ha evidenziato che non risulterebbe coerente con l’attuale quadro normativo l’interpretazione data da diverse amministrazioni locali della regola secondo la quale sono esenti da imposta di bollo le petizioni agli organi legislativi e gli atti ed i documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, oltre che gli atti ed i documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa, che in sede giurisdizionale.

Il dubbio riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo alle istanze di occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, oltre che l’applicazione dell’imposta di bollo alle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali.

Secondo l’istante, le raccolte di firme sarebbero funzionali al pieno esercizio dei diritti elettorali e, quindi, sarebbero riconducibili alla regola suddetta dell’esenzione dall’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 56 del 18 luglio 2018, ha, in primo luogo, ricordato che le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali non possono essere interpretate in via analogica o estensiva. Devono, infatti, essere applicate con riferimento esclusivamente alle ipotesi tassativamente previste dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, spiegato che, nella nozione di “petizioni agli organi legislativi”, possono essere ricomprese sia le iniziative con le quali i cittadini esercitano il diritto riconosciuto dalla Costituzione di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere l’emissione di provvedimenti legislativi o per esporre delle comuni necessità (articolo 50 della Costituzione), sia le analoghe iniziative riconosciute dal Trattato dell’Unione Europea e dagli statuti regionali e locali.

Riguardo ai “diritti elettorali”, questi devono essere presi in considerazione con riferimento al diritto di voto esercitato in una consultazione elettorale, ma anche con riferimento a tutti gli altri diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione per assicurare il coinvolgimento dei cittadini nell’attività legislativa. Rientrano, quindi, nel concetto di “esercizio dei diritti elettorali” la proposta di progetti di legge ed il referendum popolare.

Pertanto, deve ritenersi che l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per gli atti ed i documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali riguardi anche gli atti ed i documenti relativi ad iniziative mediante le quali i cittadini sollecitano l’attività legislativa, purché tali iniziative siano riconosciute dalla Costituzione o da altre previsioni normative a carattere comunitario, nazionale, regionale o locale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che le istanze di occupazione del suolo pubblico e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, ai fini della raccolta delle firme, possono beneficiare dall’esenzione dall’imposta di bollo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • siano finalizzate a sottoscrivere delle petizioni alle Camere (come previsto all’articolo 50 della Costituzione), al Parlamento Europeo, ai Consigli Regionali e delle Province Autonome ed ai Consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti;
  • siano finalizzate a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (come previsto all’articolo 71 della Costituzione), alla Commissione Europea, ai Consigli Regionali e delle Province Autonome, ai Consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti;
  • siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli statuti delle Regioni e delle Province Autonome, dagli statuti degli enti locali;
  • siano finalizzate all’esercizio del diritto di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata fissata la data delle elezioni.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esercizio dei diritti elettorali deve essere preso in considerazione con riferimento ad ogni livello di democrazia rappresentativa, ossia sia a livello comunitario, che a livello nazionale, regionale e delle Province Autonome o a livello locale.

Tutte le richieste di occupazione del suolo pubblico ed i relativi provvedimenti di autorizzazione concessi dai Comuni che siano finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra precisate sono, invece, soggetti ad imposta di bollo nella misura di 16,00 Euro.

Inoltre, la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, a meno che non venga svolta nel cosiddetto “periodo elettorale”, così come definito dalle disposizioni in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e delle Province autonome, comunali. In quest’ultimo caso le istanze di occupazione del suolo pubblico ed i relativi provvedimenti di autorizzazione rilasciati dai Comuni beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo anche se gli atti sono presentati e rilasciati prima dell’inizio del “periodo elettorale” e producono poi i loro effetti durante il periodo medesimo.

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