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14 Maggio 2021
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Interventi in aree per fiere e convegni: quando è ammesso il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro?

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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire nuovi chiarimenti riguardo all’applicazione del credito d’imposta previsto per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro a seguito della diffusione del Coronavirus (articolo 120 del Decreto “Rilancio” del maggio del 2020).

A richiedere chiarimenti è una società a prevalente partecipazione pubblica che gestisce un quartiere fieristico. In particolare, l’ente istante ha evidenziato che rientra nell’ambito di applicazione di tale credito d’imposta in quanto la propria attività è caratterizzata dal Codice Ateco relativo all’organizzazione di convegni e fiere, indicato nell’allegato al Decreto “Rilancio”.

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta, la società istante ha rappresentato di voler effettuare una serie di interventi volti ad assicurare ai propri dipendenti la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, a favorire il distanziamento sociale ed a garantire che l’afflusso degli utenti avvenga in sicurezza nel quartiere fieristico del quale si occupa. Gli interventi in questione consisterebbero:

  • nella realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria ed il deflusso delle persone dal padiglione che viene maggiormente utilizzato, mediante l’installazione di tredici portoni;
  • nell’apertura di un nuovo varco per favorire un deflusso regolato nel rispetto del distanziamento interpersonale, mediante la realizzazione di opere edili e di carpenteria (le opere edili di realizzazione di una rampa d’accesso sono state commissionate ad un’impresa terza, mentre le opere di carpenteria verrebbero svolte in economia);
  • nella ristrutturazione di una sala da destinare a locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni, mediante delle opere edili e di impiantistica (realizzate in parte grazie all’intervento di un’impresa esterna e in parte in economia), in modo tale da favorire il distanziamento del personale della fiera dai partecipanti ai convegni ed anche tra gli stessi partecipanti.

Si tratta di interventi che, secondo quanto precisato dalla società istante, rispondono alle linee guida per le riaperture delle attività economiche approvate dalla Conferenza delle Regioni a giugno del 2020 ed al Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Coronavirus nelle manifestazioni e negli eventi fieristici predisposto a maggio del 2020 dall’Associazione Espositori e Fiere Italiane.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 322 del 10 maggio 2021, ha ricordato che il Decreto “Rilancio” ha introdotto un credito d’imposta pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 Euro, in relazione ad interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. Il credito d’imposta è destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato al Decreto medesimo (che è stato anche richiamato dall’istante).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato ulteriormente che le spese per le quali è previsto il riconoscimento del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro si distinguono in due gruppi: gli interventi agevolabili e gli investimenti agevolabili.

Gli interventi agevolabili sono gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure destinate al contenimento della diffusione del Coronavirus, tra i quali rientrano gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni e gli interventi per l’acquisto di arredi destinati a garantire la riapertura delle attività in sicurezza (i cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Gli investimenti agevolabili, invece, sono quelli connessi ad attività innovative, tra i quali sono ricompresi gli investimenti relativi all’acquisto o allo sviluppo di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per la misurazione della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 o può essere ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, dal momento che le spese indicate dalla società istante non risultano connesse ad attività innovative, la valutazione che dovrà essere effettuata riguarda il profilo degli interventi agevolabili e non degli investimenti agevolabili.

A tal proposito, nella Circolare del 10 luglio 2020, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sull’agevolazione in questione, è stato precisato che gli interventi agevolabili devono essere prescritti da disposizioni normative o devono essere previsti da linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che sono incluse tra le spese agevolabili tutte quelle relative ad interventi effettuati su strutture esistenti per i quali sia dimostrabile che la relativa realizzazione sia funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus e sempre che si tratti di spese che rispettino i criteri di effettività, pertinenza e congruità, considerata la tipologia di attività svolta ed i luoghi in cui la stessa viene svolta.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli interventi del primo e secondo tipo descritti dall’istante, ossia gli interventi di realizzazione delle nuove aperture e gli interventi di realizzazione di una nuova rampa d’accesso a seguito della demolizione della precedente, sono ammissibili al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Si tratta, infatti, di interventi che favoriscono il ricambio d’aria negli ambienti di lavoro interni e che servono a riorganizzare gli spazi, così da garantire l’accesso delle persone in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, secondo quanto prescritto dalle linee guida.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche riconosciuto che gli interventi del terzo tipo previsti dall’istante, ossia gli interventi per la ristrutturazione di una sala precedentemente dedicata ad altre funzioni al fine di renderla un locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni, non sono ammissibili al credito d’imposta. Si tratta, infatti, di interventi ulteriori rispetto a quelli prescritti espressamente dalle linee guida.

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