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12 Aprile 2019

Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti: pubblicate le regole di attuazione

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Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 marzo 2019, emanato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2019, è stata definita la disciplina applicativa dell’incentivo “ECO-BONUS” previsto per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di anidride carbonica e di categoria L1e e L3e elettrici o ibridi.

Ricordiamo che le novità in materia sono state introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019.

Ricordiamo, inoltre, che i veicoli di categoria M1 sono i veicoli che, secondo quanto stabilito dal Codice della strada, sono destinati al trasporto di persone, hanno almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente. I veicoli di categoria L1e, invece, sono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h. I veicoli di categoria L3e sono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h.

Secondo quanto stabilito all’articolo 2 del Decreto ministeriale, i veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione sono i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 Euro, Iva esclusa.

In particolare, il contributo è riconosciuto a quei veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 70 g/km. Tale dato è relativo al ciclo di prova NEDC, riportato al secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo.

Sono, inoltre, ammessi al contributo i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kw, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia nel 2019.

Quanto alla misura del contributo (articolo 3 del Decreto), qualora si consegni per la rottamazione, contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo di categoria M1, un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4, è previsto un contributo di:

  • 6.000 Euro, in caso di acquisto di veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 20 g/km;
  • 2.500 Euro,  in caso di acquisto di veicoli che producono emissioni di anidride carbonica superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

Per coloro che acquistano un veicolo di categoria M1 in assenza di contestuale rottamazione, è previsto un contributo di:

  • 4.000 Euro,  in caso di acquisto di veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 20 g/km;
  • 1.500 Euro, in caso di acquisto di veicoli che producono emissioni di anidride carbonica superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

E’ necessario, inoltre, che siano rispettate alcune condizioni:

  • alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo che viene consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, oppure, in caso di locazione finanziaria, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o ad uno dei familiari suddetti;
  • nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e deve essere indicata la misura dello sconto praticato in virtù del contributo in questione.

In assenza di rottamazione, deve comunque essere indicato espressamente nell’atto di acquisto lo sconto praticato in ragione del contributo statale.

Il contributo regolato dal Decreto è corrisposto, quindi, dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo. Non si tratta di un’agevolazione cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Successivamente, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore che ha applicato lo sconto l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la misura del contributo in caso di acquisto di veicoli delle categorie L1e ed L3e (articolo 4 del Decreto ministeriale), qualora si consegni per la rottamazione, contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo, un veicolo immatricolato in Italia delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1 , 2, del quale si sia proprietari, o utilizzatori nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è previsto un contributo nella misura del 30 % del prezzo d’acquisto del veicolo nuovo, Iva esclusa, fino ad un importo massimo di 3.000 Euro.

Nell’atto di acquisto deve essere espressamente indicato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e deve essere indicata la misura dello sconto praticato in virtù del contributo riconosciuto.

Anche in questo caso, il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano, poi, al venditore che ha applicato lo sconto l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’Irpef operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 che deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Riguardo alle condizioni ed alle modalità di accesso e fruizione del contributo (articolo 6 del Decreto ministeriale), i venditori dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione devono registrarsi in un sistema informatico appositamente creato ed inserirvi i dati degli ordini d’acquisto dei veicoli in questione, ottenendo così una ricevuta di registrazione della prenotazione.

Entro 180 giorni dalla prenotazione, poi, i venditori devono confermare l’operazione, comunicando, in particolare, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato all’acquirente ed il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice di tale veicolo.

Inoltre, i venditori, entro quindici giorni dalla consegna del veicolo nuovo, devono consegnare il veicolo usato che hanno ricevuto dall’acquirente ad un demolitore e devono provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

Le imprese costruttrici o importatrici, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata emessa la fattura di vendita, devono conservare copia della seguente documentazione, che deve essere fornita loro dal venditore:

  • copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto del veicolo;
  • in caso di locazione finanziaria, copia del contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l’ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto;
  • in caso di rottamazione del veicolo usato consegnato dall’acquirente, copia del libretto o della carta di circolazione e del figlio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in mancanza, copia dell’estratto cronologico;
  • in caso di rottamazione del veicolo usato consegnato dall’acquirente, certificato di cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista;
  • in caso di rottamazione del veicolo usato consegnato dall’acquirente e qualora l’intestatario del veicolo usato  destinato alla rottamazione sia un familiare convivente, il certificato dello stato di famiglia;
  • in caso di rottamazione del veicolo usato consegnato dall’acquirente, documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunicherà, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, la data di avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse.

Nei successivi articoli del Decreto, sono definite le ulteriori regole in materia di revoca del credito d’imposta (articolo 8), di detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 9) e di oneri informativi (articolo 10).

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