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20 Febbraio 2015

In una Circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti sulle novità più recenti

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 6 del 19 febbraio 2015, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito a diversi quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24 Ore e Forum lavoro.

Le questioni affrontate riguardano la comunicazione black list, la certificazione unica, la dichiarazione precompilata, le dichiarazioni di intento, gli enti non commerciali, l’inversione contabile per il settore energetico, l’Irap, l’Iva, il nuovo regime forfetario dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, il ravvedimento operoso, il reddito d’impresa, il redditometro, le società estinte, le società in perdita sistemica, la voluntary disclousure.

Riguardo, ad esempio, al nuovo regime forfetario, è stato chiarito che esso costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54, della Legge n. 190 del 2014, purché non ricorra una delle cause di esclusione previste dal comma 57.

Tali soggetti, quindi, transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in tale nuovo regime, senza che debbano effettuare alcun adempimento, ossia senza doverne dare comunicazione preventiva o successiva.

Coloro che, invece, iniziano un’attività d’impresa, un’arte o una professione e presumono di possedere i requisiti suddetti, devono dare comunicazione della volontà di applicare il nuovo regime forfetario, nella dichiarazione di inizio attività.

Inoltre, è stato ricordato che i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2014, già svolgevano un’attività avvalendosi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità possono continuare ad applicarlo, continuando ad averne i requisiti, per il periodo che residua al completamento del quinquennio e, comunque, fino al trentacinquesimo anno di età. 

Affinché l’attività possa dirsi svolta, occorre farsi riferimento, non alla sola apertura della partita Iva, ma all’effettivo esercizio di un’attività d’impresa, di un’arte o di una professione. Quindi, alla data del 31 dicembre 2014, devono essere state effettuate delle operazioni che provino il concreto esercizio dell’attività.

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