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18 Dicembre 2020

Imposta sui servizi digitali: consultazione pubblica per la bozza del Provvedimento

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E’ stata resa disponibile in consultazione pubblica la bozza del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno definite le modalità applicative dell’IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI. La bozza del provvedimento rimarrà in consultazione fino al 31 dicembre 2020 ed entro questa data sarà possibile inviare proposte di modifica o di integrazione. I contributi pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione pubblica, salvo espressa richiesta di non divulgazione.

Ricordiamo che il Provvedimento in questione viene predisposto a seguito dell’introduzione dell’imposta sui servizi digitali avvenuta con la Legge di Bilancio per il 2019. L’entrata in vigore della disposizione che ha introdotto tale imposta nel nostro ordinamento è avvenuta dal 1° gennaio 2020.

Secondo la bozza del Provvedimento pubblicata, l’imposta in questione troverà applicazione alla fornitura dei servizi digitali. Nella bozza di Provvedimento sono individuate le ipotesi che, al contrario, rimarranno escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sui servizi digitali, come, ad esempio, la fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale o la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale sia quello della fornitura agli utenti, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento.

Come sarà calcolata l’imposta sui servizi digitali? L’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3 % ai ricavi imponibili realizzati nel corso dell’anno solare. I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali ed al netto dell’Iva e di altre imposte indirette.

Il totale dei ricavi imponibili sarà dato dal prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali realizzati ovunque per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio italiano.

Riguardo ai criteri di collegamento con il territorio italiano, nella bozza di Provvedimento è stabilito che un ricavo è imponibile quando il servizio digitale è fruito da utenti mediante l’utilizzo di un dispositivo che è localizzato in Italia. In particolare, il dispositivo si considera localizzato in Italia sulla base dell’indirizzo IP del dispositivo stesso o, in mancanza di questo indirizzo, facendo ricorso ad altro metodo di geolocalizzazione.

Riguardo al versamento dell’imposta, i soggetti passivi sono tenuti ad effettuarlo entro il giorno 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. L’imposta viene versata tramite modello F24. Con una distinta Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta e verranno fornite le indicazioni per la compilazione del modello F24.

I soggetti passivi dell’imposta dovranno presentare la dichiarazione annuale entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. Con un distinto Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni.

Ulteriori indicazioni sono fornite nella bozza di Provvedimento riguardo agli obblighi strumentali ed agli obblighi contabili che devono essere osservati dai soggetti passivi dell’imposta in questione.

I rimborsi delle eccedenze di versamento dell’imposta dovranno essere richiesti tramite la dichiarazione annuale. Se non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, il rimborso potrà essere richiesto tramite un’istanza da trasmettere, in caso di soggetti residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia, all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale e, nel caso di soggetti non residenti, ad un determinato indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.

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