Nella Risoluzione n. 28 del 12 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione dell’applicabilità dell’imposta di registro alle ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile.
Il dubbio riguardo all’applicabilità o meno dell’imposta di registro è stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle considerazioni che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello sembra non rientrare tra gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, ma che deve comunque essere motivata e, quindi, potrebbe essere ricondotta all’ambito dei provvedimenti decisori.
L’Agenzia delle Entrate per giungere ad una conclusione ha dovuto richiedere al Ministero della Giustizia dei chiarimenti riguardo alla qualificazione giuridica di tale atto e, in particolare, riguardo alla sua natura decisoria.
Il Ministero della Giustizia ha affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello conclude il grado di appello. Pertanto, deve essere ricondotta tra gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che anche le ordinanze di inammissibilità dell’appello devono essere assoggettate ad imposta di registro.