NULL
Altre Novità
7 Novembre 2014

Imposta di registro dovuta per casa acquistata all’asta: può essere rimborsata qualora non sia stata determinata in base al valore catastale

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 95 del 3 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto, tramite interpello, da un contribuente che aveva acquistato un immobile destinato a civile abitazione a seguito di aggiudicazione in un’asta pubblica.

L’acquirente aveva richiesto l’applicazione dei benefici “prima casa”. Non aveva, invece, richiesto l’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del “prezzo valore”, dal momento che, in base alla normativa vigente al momento dell’acquisto, tale criterio non poteva trovare applicazione per i trasferimenti di immobili ad uso abitativo avvenuti a seguito di espropriazione forzata ed, in generale, in caso di trasferimenti coattivi. Per questi ultimi trasferimenti, infatti, la base imponibile era determinata sulla base del prezzo di aggiudicazione o dell’indennizzo riconosciuto.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, l’imposta di registro dovuta dall’istante per il trasferimento dell’immobile era stata determinata sulla base del prezzo di aggiudicazione.

L’istante ha, però, evidenziato che, con una recente pronuncia della Corte Costituzionale, è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma che non prevede la facoltà, in caso di acquisto di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze a seguito di espropriazione forzata o di pubblico incanto, da parte di soggetti che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore dell’immobile, determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131 del 1986 (valore catastale).

Il contribuente, quindi, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se, alla luce di tale pronuncia della Corte Costituzionale, possa recuperare la maggiore imposta di registro versata per la mancata applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del “prezzo valore”.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria prassi secondo la quale gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità di una norma si producono anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, almeno che non si tratti di rapporti “esauriti”, ossia di rapporti per i quali sia decorso il termine di prescrizione o decadenza stabilito dalla legge per esercitare i diritti ad essi relativi.

Nel caso di specie, non è ancora decorso il termine di tre anni per richiedere il rimborso della maggiore imposta di registro versata. Quindi, la suddetta sentenza della Corte Costituzionale può trovare applicazione.

Inoltre, la dichiarazione per accedere al criterio della determinazione della base imponibile del “prezzo valore” non è stata resa dal contribuente all’atto del trasferimento dell’immobile, non per una decisione del contribuente medesimo, ma perché in quel momento la normativa vigente non lo permetteva.

Quindi, anche se l’atto è stato già registrato, il contribuente potrà esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del “prezzo valore” con una dichiarazione apposita, che sarà inserita nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata.

A seguito della presentazione di tale istanza, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvederà alla riliquidazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di trasferimento dell’immobile ed alla liquidazione del rimborso della maggiore imposta eventualmente spettante al contribuente.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto