NULL
Altre Novità
18 Ottobre 2019

Imposta di consumo sui succedanei dei prodotti da fumo: ecco i codici in caso di ritardo nel pagamento

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 86 del 15 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute a titolo di indennità di mora ed interessi sull’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Si tratta delle somme dovute in caso di ritardo nel pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

I codici tributo istituiti sono: il codice “5467” per il versamento delle indennità di mora ed il codice “5468” per il versamento degli interessi sul ritardato pagamento.

Riguardo alla compilazione del modello “F24 Accise”, i codici in questione dovranno essere inseriti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Inoltre, dovranno essere indicati:

  • nel campo “ente”, la lettera M;
  • nel campo “provincia (prov.)”, la sigla della Provincia nella quale è situato il deposito del distributore;
  • nel campo “rateazione”, il valore “0101” o “0202”, nel caso in cui il versamento si riferisca, rispettivamente, all’imposta relativa ai primi quindici giorni oppure dal giorno 16 alla fine del mese;
  • nei campi “mese” e “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il campo “codice identificativo” deve rimanere vuoto.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto