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6 Settembre 2019

Imposta di bollo: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in materia di imposta di bollo con tre diverse Risposte.

Nella prima Risposta (la Risposta n. 361 del 30 agosto 2019), ha fornito delle indicazioni riguardo alle ricevute emesse dalle società sportive dilettantistiche.

In particolare, l’istante è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI, soggetta alle disposizioni previste dalla Legge n. 398 del 1991 ed alle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

La società istante, al momento dell’incasso dei corrispettivi per i servizi erogati agli associati, ha sempre emesso ricevute non soggette ad Iva, ma con bollo.

L’istante ha ricordato che, dal 1° gennaio 2019, è entrata in vigore la modifica della tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 secondo la quale l’esenzione dall’imposta di bollo, già prevista per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie di estratti, certificazioni, attestazioni e dichiarazioni posti in essere o richiesti dalle Onlus, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive, è estesa anche alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, sulla base della normativa suddetta, l’esenzione dall’imposta di bollo possa trovare applicazione anche alle ricevute emesse dalla società istante in occasione dell’incasso dei corrispettivi per i servizi specifici erogati agli associati/tesserati. Tali ricevute, infatti, rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte degli importi versati dai beneficiari di tali servizi.

Inoltre, l’esenzione dall’imposta di bollo può trovare applicazione anche agli estratti dei conti correnti della società istante. La disposizione che prevede l’esenzione, infatti, fa riferimento anche agli “estratti” e rientrano in questo ambito i documenti contenenti informazioni riguardo alla gestione finanziaria dei conti correnti.

L’Agenzia delle Entrate si è, inoltre, occupata di un altro quesito in materia di imposta di bollo. Lo ha fatto nella Risposta n. 360 del 30 agosto 2019.

L’istante ha rappresentato che, a seguito di un’ispezione amministrativo-contabile, è stata accertata la mancata corresponsione dell’imposta di bollo da parte delle ditte con le quali aveva stipulato dei contratti attraverso il mercato elettronico CONSIP. Questi atti negoziali non in regola con l’imposta di bollo sono relativi agli esercizi finanziari 2014 e 2015 ed hanno, peraltro, esaurito i loro effetti giuridici.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di escludere che venga richiesto qualcosa da parte dell’Amministrazione finanziaria alle ditte contraenti responsabili dell’omissione dell’imposta di bollo, dal momento che è intervenuto il termine di decadenza di tre anni per l’accertamento in questo ambito.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli atti negoziali stipulati dall’istante e le ditte contraenti avrebbero dovuto scontare l’imposta di bollo. In particolare, nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo, quando è dovuta, è sempre a carico dell’altra parte.

La normativa in materia prevede, altresì, che chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta fin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria deve comunque procedere all’accertamento delle violazioni entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, essendo decorso il termine di decadenza triennale per l’accertamento, l’imposta di bollo e le relative sanzioni non possono essere più richieste da parte dell’Agenzia medesima ai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.

E’ stato, altresì, ricordato che, nonostante la decadenza, non è autorizzato l’uso degli atti, dei documenti e dei registri senza pagamento dell’imposta di bollo nella misura dovuta al momento dell’uso.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 356 del 30 agosto 2019, si è pronunciata riguardo ad un ulteriore quesito in materia di imposta di bollo.

La questione riguarda l’imposta di bollo dovuta sulle istanze di annotazione e trascrizione presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il Ministero ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se l’istanza presentata all’UIBM contenente più richieste di annotazione o trascrizione con le quali si intendono ottenere più registrazioni di diverso tipo per uno o più titoli, possa scontare una sola imposta di bollo o meno. Ad esempio, le richieste possono riguardare la variazione della forma giuridica o della denominazione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la variazione dell’indirizzo o del domicilio elettivo, la sostituzione del precedente mandatario. Si può parlare, in questo caso, di un “unico contesto”?

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che non si può riconoscere l’esistenza di un “unico contesto”, tale da comportare il pagamento di una sola imposta di bollo per più richieste, sia pur contenute nel medesimo foglio. L’unicità del contesto, infatti, non deve riferirsi soltanto all’aspetto formale, ma anche a quello sostanziale.

Del resto, sono differenti gli importi dovuti per l’imposta di bollo per le istanze di annotazione e quelli dovuti per le istanze di trascrizione.

Le diverse richieste, quindi, devono ritenersi indipendenti l’una dall’altra e soggette ognuna al pagamento dell’imposta di bollo nei modi e nella misura indicata dalla normativa di riferimento.

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