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22 Aprile 2016

Imposta di bollo: esenti i certificati anagrafici funzionali a procedimenti giurisdizionali

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 24 del 18 aprile 2016, ha dato risposta ad un quesito posto tramite interpello, riguardo al trattamento tributario da riconoscere, ai fini dell’imposta di bollo, ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica degli atti giudiziari.

Il Ministero dell’Interno, che ha presentato l’interpello, ritiene che tali certificati anagrafici non possano essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo, mentre un Ordine degli Avvocati è del parere contrario.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’introduzione del contributo unificato nei procedimenti giurisdizionali ha comportato la non applicabilità dell’imposta di bollo sugli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, anche se antecedenti, necessari o funzionali.

Riguardo agli atti “antecedenti, necessari e funzionali”, affinché possa trovare applicazione l’esenzione dall’imposta di bollo, è necessario che il beneficiario dell’esenzione sia anche parte processuale.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, riconosciuto espressamente che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica degli atti giudiziari devono ritenersi esenti da imposta di bollo, se funzionali ad un procedimento giurisdizionale.

Sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere indicata la norma di esenzione o l’uso al quale è destinato il certificato.

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