Con la Risoluzione n. 9 del 5 novembre 2015, il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esenzione Imu agli immobili non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie.
La normativa in materia di Imu prevede, infatti, l’esenzione dall’imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin quando permanga tale destinazione e non siano locati.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che possono essere qualificate come imprese costruttrici le cooperative edilizie che costruiscono alloggi da assegnare ai propri soci.
Inoltre, le assegnazioni effettuate dalle cooperative edilizie rilevano come cessioni vere e proprie di beni e realizzano un trasferimento della proprietà a titolo oneroso dalle cooperative ai soci.
Il Dipartimento delle Finanze ha, quindi, concluso che può essere applicata l’esenzione Imu anche alle cooperative edilizie per gli alloggi costruiti e non ancora assegnati in proprietà ai propri soci.
L’equiparazione, inoltre, come precisato nella Risoluzione, vale anche ai fini dell’individuazione dell’aliquota Tasi applicabile.