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8 Settembre 2017

Immobile inagibile a causa del terremoto: sì all’acquisto di un nuovo immobile con benefici prima casa

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una nuova questione relativa all’applicazione delle agevolazioni “prima casa”. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 107 del 1° agosto 2017.

In particolare, l’istante aveva acquistato nel 2011 un’abitazione, usufruendo dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della “prima casa”. Nel 2016 l’immobile in questione era stato dichiarato inagibile in quanto danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nel corso di quell’anno. L’istante vorrebbe ora acquistare una nuova abitazione. Il dubbio che ha posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di richiedere nuovamente l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” pur risultando ancora proprietario dell’immobile dichiarato inagibile.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la finalità perseguita dalla normativa in materia è quella di evitare il duplice godimento delle agevolazioni fiscali che si verificherebbe qualora non si tenesse conto delle agevolazioni godute in precedenza dal medesimo contribuente.

La richiesta di usufruire delle agevolazioni in questione deve comunque riguardare delle case di abitazione, ossia degli immobili che siano astrattamente idonei al soddisfacimento delle esigenze abitative. L’eventuale inidoneità del primo immobile acquistato con le agevolazioni deve essere valutabile sulla base di criteri oggettivi.

L’Agenzia delle Entrate ha già riconosciuto in precedenza che la fruizione delle agevolazioni fiscali per un nuovo acquisto è ammessa nel caso di assoluta inidoneità dell’immobile posseduto in precedenza come abitazione. Nel caso prospettato dall’istante, ricorre tale assoluta inidoneità.

Per effetto del sisma, infatti, l’immobile acquistato dal contribuente non può più essere utilizzato per finalità abitative a causa di un impedimento oggettivo, non prevedibile ed inevitabile. L’oggettiva impossibilità di continuare ad utilizzare l’immobile come abitazione è attestata dall’ordinanza del Sindaco del luogo nel quale è situato l’immobile medesimo con la quale è stata dichiarata l’inagibilità di esso.

Si è, quindi, in presenza di un’inidoneità oggettiva all’utilizzo abitativo dell’immobile posseduto dall’istante.

Pertanto, fin quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile acquistato in precedenza, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali “prima casa” per l’acquisto di un altro immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che, qualora, successivamente alla data del nuovo acquisto avvenuto con l’applicazione dei benefici fiscali previsti per la “prima casa”, venisse revocata la dichiarazione di inagibilità dell’immobile posseduto in precedenza, resteranno validi i benefici goduti per il nuovo immobile, in quanto comunque, al momento del nuovo acquisto, sussistevano i requisiti per godere delle agevolazioni.

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