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27 Luglio 2018

Il trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo: tutti i chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate ha dedicato un’intera Circolare (la Circolare n. 16 del 23 luglio 2018) al trattamento dei crediti tributari e contributivi ed all’istituto della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nella Circolare, come precisato nelle premesse, vengono illustrati i principi affermati nelle pronunce della giurisprudenza più significative in materia e sono forniti chiarimenti riguardo alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017 applicabili alle procedure di concordato preventivo e di accordo per la ristrutturazione dei debiti avviate dal primo gennaio del 2017 o comunque, a tale data, non ancora votate o sottoscritte per adesione.

Il primo capitolo della Circolare riguarda la giurisprudenza relativa al trattamento del credito Iva nel concordato preventivo. In questo capitolo, vengono esaminati i principi della giurisprudenza sia nel caso di procedura di concordato preventivo senza transazione fiscale, sia nel caso di concordato preventivo contenente domanda di transazione fiscale.

Il secondo capitolo della Circolare riguarda, invece, la giurisprudenza relativa al trattamento delle ritenute nell’ambito del concordato preventivo. In particolare, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di falcidia del credito per ritenute qualora il concordato non sia accompagnato da transazione fiscale. La regola speciale dell’infalcidiabilità del credito, in caso di ritenute operate e non versate dall’impresa in concordato, può trovare, infatti, applicazione soltanto nell’ipotesi di proposta di concordato che sia accompagnata da una transazione fiscale.

Il terzo capitolo è dedicato specificamente alla giurisprudenza sul trattamento del credito Iva nell’ambito delle procedure di esdebitazione. Ricordiamo che la procedura di esdebitazione consente di conseguire una dichiarazione giudiziale di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio. A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che non impedisce che i debiti Iva possano essere dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale come quella che in Italia disciplina la procedura di esdebitazione, consentendo al giudice di dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica che non siano stati liquidati all’esito della procedura fallimentare.

Il quarto capitolo della Circolare è destinato alla giurisprudenza sui rapporti tra il concordato preventivo ed i reati per omesso versamento delle ritenute e dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate si è, poi, occupata, nel quinto capitolo, delle modifiche normative. I principi affermati nelle pronunce della giurisprudenza, infatti, sono stati recepiti dal legislatore che ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali per le imprese in crisi.

Tra le novità, evidenziamo l’introduzione della possibilità di falcidiare, nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all’Iva ed alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

Gli argomenti specificamente trattati nel quinto capitolo della Circolare sono:

  • la domanda di concordato preventivo;
  • l’attestazione del professionista terzo ed indipendente;
  • il consolidamento del debito tributario;
  • il voto alla proposta di concordato;
  • il trattamento dei tributi oggetto di contenzioso;
  • il trattamento dei crediti tributari nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione;
  • la decorrenza della nuova disciplina e gli effetti sui procedimenti pendenti. In particolare, a tal proposito, la nuova disciplina del trattamento dei crediti tributari e previdenziali deve ritenersi applicabile a tutti i procedimenti avviati dal 1° gennaio 2017 ed ai procedimenti la cui proposta, alla data del 1° gennaio 2017, non sia stata ancora votata o sottoscritta per adesione. Quindi, la proposta del debitore potrà essere modificata prevedendo anche la falcidia dei debiti fiscali riguardanti l’Iva e le ritenute fiscali, purché alla data del 1° gennaio 2017 la proposta di concordato non sia stata già votata e la proposta di accordo di ristrutturazione non sia stata già sottoscritta per adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il sesto capitolo della Circolare riguarda, infine, la disciplina del sovraindebitamento. In tale capitolo, è precisato che le modifiche normative non hanno riguardato la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Continuano, pertanto, ad operare il silenzio-assenso in caso di mancata dichiarazione di voto da parte di qualcuno dei creditori e la regola della mera dilazionabilità dell’Iva e delle ritenute operate e non versate.

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