La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 12470 del 4 giugno 2014, ha affermato che la Commissione Tributaria Regionale che aveva emesso la pronuncia dinanzi a lei impugnata dall’Agenzia delle Entrate aveva ben chiarito le ragioni dell’infondatezza della pretesa fiscale, specificando che la mera intestazione di due autovetture assai risalenti nel tempo (delle quali una, tra l’altro, non era utilizzata abitualmente dal contribuente, ma da suo figlio) e, quindi, implicitamente, di modesto valore, non poteva costituire un indice certo di una maggiore capacità contributiva, tale da disattendere le scritture contabili regolarmente tenute dal contribuente.
Il contribuente aveva impugnato dinanzi alle Commissioni Tributarie un atto di accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, con il quale l’Ufficio dell’Amministrazione, sulla base del possesso delle due autovetture, aveva determinato un certo reddito imponibile.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo il reddito accertato. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva cassato la pronuncia impugnata ed aveva rinviato, per un nuovo esame, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale.
Quest’ultima aveva accolto le ragioni del contribuente, ritenendo insussistenti elementi tali da giustificare la rettifica operata dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate aveva nuovamente proposto ricorso in Cassazione e si era, quindi, giunti alla Sentenza suddetta che ha dato definitivamente ragione al contribuente.