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2 Novembre 2018

Gestione dei parcheggi: l’annotazione e la conservazione dei report è necessaria

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L’Agenzia delle Entrate ha trattato una questione relativa ai parcometri. Lo ha fatto nella Risposta n. 48 del 24 ottobre 2018.

L’istante è una società che si occupa di produrre e commercializzare parcometri e sistemi di parcheggio, svolgendo anche attività di gestione dei parcheggi. In particolare, per l’attività di gestione dei parcheggi, la società istante procede a registrare nel registro dei corrispettivi l’importo incassato nello stesso giorno in cui lo preleva dai parcometri, conservando poi gli ultimi ticket nei quali sono indicati gli importi prelevati. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è se l’istante sia tenuta a conservare i report di “scassettamento” o possa semplicemente conservare i registri dei corrispettivi regolarmente compilati.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato le novità normative introdotte dal Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 secondo le quali sono obbligatorie, per coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri. Ha, altresì, precisato che, come già chiarito in precedenza, queste nuove regole non riguardano i distributori di biglietti di trasporto e di sosta, dal momento che in questi casi gli apparecchi automatici sono uno strumento di pagamento di un servizio che verrà reso in altro modo ed erogano una certificazione di tale servizio.

Riguardo alla normativa specifica in materia, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, come per gli esercenti l’attività di trasporto sussiste l’obbligo di annotare l’ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, l’esercente l’attività di gestione dell’autoparcheggio deve effettuare analoga annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso le apparecchiature meccaniche o informatizzate. Pertanto, il gestore degli autoparcheggi deve eseguire annotazioni similari a quelle risultanti dal “giornale di fondo”, con conseguente rilevanza di qualunque documento che consenta di giustificare tali annotazioni e di controllarne la correttezza.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che risulta necessaria la conservazione del report di scassettamento.

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