NULL
Altre Novità
31 Maggio 2019

Finanziamenti sisma centro Italia: istituito il codice tributo per il recupero di interessi e spese

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 54 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta previsto in favore dei soggetti finanziatori per il recupero degli interessi e delle spese di gestione dei finanziamenti concessi in relazione al sisma del centro Italia.

Ricordiamo che il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 ha previsto che i titolari di redditi d’impresa, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, coinvolti in tale evento, potevano richiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare entro il 30 novembre 2017, per il pagamento dei tributi sospesi e dei tributi dovuti nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2017. Questi soggetti potevano richiedere anche un finanziamento dello stesso tipo o un’integrazione di esso, da erogare entro il 30 novembre 2018, per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e le spese strettamente necessarie alla loro gestione sarebbero stati corrisposti ai soggetti finanziatori mediante il riconoscimento di un credito d’imposta dello stesso importo.

Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24. Il credito d’imposta può anche essere ceduto ed il cessionario lo potrà utilizzare alle medesime condizioni applicabili al cedente.

Il codice tributo istituito per l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta è il codice “6895“.

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati”. Quale “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno al quale si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi dei finanziamenti erogati e delle spese di gestione di essi.

Qualora i soggetti finanziatori debbano restituire gli importi relativi a finanziamenti erogati e poi revocati, anche in parte, o oggetto di estinzione anticipata, potrà essere utilizzato lo stesso codice tributo “6895”. L’importo da restituire dovrà essere indicato nella colonna degli “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere inserito l’anno nel quale è stato emesso il provvedimento di revoca del finanziamento o nel quale si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento medesimo.

Articoli correlati
24 Ottobre 2025
Dipendenti eletti in Comune: i rimborsi ai datori di lavoro non pagano l’IVA

Agenzia delle Entrate, risposta n. 261 del 9 ottobre 2025 Il principio chiarito: i...

24 Ottobre 2025
Bollo e contrassegni degli intermediari: nuovi standard di sicurezza e tracciabilità

Un aggiornamento per rafforzare sicurezza e trasparenza Il sistema dei documenti...

24 Ottobre 2025
Regime fiscale di SIIQ e SIINQ: un’opzione al passo con i tempi

Introduzione al nuovo modello di comunicazione L’Agenzia delle Entrate ha...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto