Una nuova questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione dei decreti ingiuntivi emessi in favore del fideiussore che agisce in via di regresso nei confronti del debitore principale, dopo essere stato escusso dal creditore.
L’Agenzia delle Entrate ha riportato la propria risposta alla richiesta di consulenza giuridica nella Risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2017.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia. In particolare, secondo una pronuncia della Suprema Corte del 2015, il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante medesimo, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette ad Iva. Tale principio contrasta con l’orientamento seguito dalla Corte di Cassazione in altre pronunce precedenti.
Secondo la pronuncia del 2015, quando il garante chiede l’emissione del decreto ingiuntivo non richiede un corrispettivo per la prestazione di servizi resa al debitore principale, ossia la prestazione di garanzia, ma esercita i diritti che spettavano al creditore prima di ottenere il pagamento da parte del garante. Quindi, il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva.
La prestazione di garanzia, soggetta ad Iva, si esaurisce con il pagamento da parte del garante.
Anche altre pronunce della Cassazione hanno seguito il medesimo orientamento.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che per individuare il corretto trattamento fiscale da applicare in materia di imposta di registro alla condanna contenuta nel decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore in occasione dell’esercizio dell’azione di regresso, rileva esclusivamente la circostanza che si tratta di un provvedimento monitorio, nel quale è contenuta una condanna al pagamento di somme o valori.
Conseguentemente, dovrà applicarsi l’imposta proporzionale di registro nella misura del 3 %. Non troverà, invece, applicazione il principio di alternatività tra l’Iva (alla quale è assoggettata la prestazione di garanzia) e l’imposta di registro e la conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.