L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alle fatture elettroniche.
L’istante è una società di software che, a causa di un errore informatico, ha fatto trasmettere al Sistema di Interscambio molte fatture di diversi clienti senza l’indicazione dei dati di iscrizione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (Rea).
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 208 del 26 giugno 2019, ha ricordato che il Codice Civile prevede che negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese devono essere indicati l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione.
L’omessa indicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Per “atti” devono intendersi tutti i documenti prodotti dalle società soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, comprese le fatture.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche evidenziato che, dal momento che non si tratta di elementi previsti dalla normativa in materia di Iva o da altre norme che riguardano imposte, tributi o aspetti fiscali, l’assenza di questi dati non ha conseguenze in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga all’emissione di alcuna nota di variazione.
La nota di variazione può essere comunque emessa qualora si debba o si voglia operare una variazione dell’imponibile o dell’imposta e, allo stesso tempo, far emergere il numero di iscrizione al Rea.