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26 Aprile 2019

Fatture elettroniche ed esportazioni: meno problemi grazie al Dae

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Ancora un intervento dell’Agenzia delle Entrate a chiarimento dell’applicazione della fatturazione elettronica.

L’istante è un commerciante di autoveicoli che effettua esportazioni al di fuori dell’Unione Europea. Ha scelto di emettere fatture elettroniche, ma rappresenta all’Agenzia delle Entrate che, per l’emissione di tali fatture, è richiesto l’identificativo della bolla doganale che può essere rilasciato soltanto quando è già stata emessa la fattura.

Il contribuente istante vorrebbe emettere prima una fattura cartacea da portare in Dogana e, poi, una volta ottenuto l’identificativo della bolla doganale, modificare la fattura per procedere, quindi, all’invio di essa tramite il Sistema di Interscambio.

Il quesito riguarda la correttezza di tale comportamento.

Nella Risposta n. 130 del 24 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in virtù della normativa attualmente vigente in materia di fatturazione elettronica, l’istante non è tenuto ad emettere fatture elettroniche in quanto effettua delle cessioni all’esportazione. Inoltre, non è neanche tenuto a trasmettere per via telematica i dati delle operazioni transfrontaliere, dal momento che le cessioni sono documentate con bollette doganali.

E’ riconosciuta comunque la possibilità di emettere fatture elettroniche nei confronti dei soggetti non residenti, tramite il Sistema di Interscambio e secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, con l’inserimento di un codice destinatario convenzionale.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che l’esportazione deve risultare da un documento doganale o da una vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento.

Però, è anche vero che, dal 1° luglio 2017, in ambito comunitario, è divenuto operativo un sistema che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione.

Per quanto riguarda l’ambito extracomunitario, la prova dell’esportazione è fornita ora, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, da un documento informatico rilasciato dalla Dogana con la procedura “Documento di Accompagnamento all’Esportazione (Dae)”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale documento viene rilasciato dalla Dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore ed accompagna la merce dalla Dogana di esportazione alla Dogana di uscita. Quindi, non è più necessario che la Dogana di uscita apponga il visto sul documento cartaceo. Opera ora un messaggio elettronico della Dogana di uscita.

Pertanto, le criticità evidenziate dall’istante risultano essere superate da tale processo di informatizzazione delle procedure.

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