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12 Aprile 2019

Fatture elettroniche e prestazioni sanitarie: nuovi chiarimenti

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Ancora un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione della fatturazione elettronica in caso di prestazioni sanitarie.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda uno studio associato odontoiatrico che svolge attività di medico dentista, prestazioni di chirurgia estetica, commercializzazione di prodotti estetici e collaborazioni con aziende nell’ambito della chirurgia e medicina estetica. L’istante chiede quale sia il corretto comportamento da assumere ai fini dell’applicazione della disciplina relativa all’emissione delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 103 del 9 aprile 2019, ha, in primo luogo, ricordato che, nel 2019, non possono emettere fatture elettroniche i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati, appunto, sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

In virtù di quanto disposto con il Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, inoltre, il divieto di emissione delle fatture elettroniche si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in caso di fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Pertanto, per l’anno 2019, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio.

Ciò a prescindere sia del soggetto che le eroga e, quindi, le fattura ai clienti, sia dalla circostanza che i dati siano o meno inviati al Sistema Tessera Sanitaria.

Con riferimento al caso specifico, questo vuol dire che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti di persone fisiche dallo studio istante non dovranno essere documentate tramite fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio. Ciò anche indipendentemente dal fatto che le relative spese siano detraibili o meno.

Inoltre, le prestazioni sanitarie che siano effettuate da soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica ed estetica, fatte salve le eccezioni che possono riguardare il cedente/prestatore, devono essere documentate mediante fattura elettronica da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio.

Infine, le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti di persone fisiche dovranno essere documentate, secondo le regole ordinarie, tramite fattura elettronica. L’eccezione è rappresentata dalle cessioni che devono essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria, in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che la disciplina in materia di fatturazione elettronica non ha modificato le ulteriori disposizioni che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni, come le disposizioni che prevedono, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, il rilascio di una ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, nei casi di divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, se sussiste comunque l’obbligo di documentare l’operazione mediante fattura, questa potrà essere rilasciata in formato elettronico senza trasmissione al Sistema di Interscambio oppure in formato analogico.

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