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21 Giugno 2019

Fatturazione elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 14 del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di documentazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, alla luce delle recenti novità riguardanti la fatturazione elettronica.

Il primo capitolo della Circolare riguarda l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in merito che, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio è l’unica ammessa per documentare cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva. Rimangono impregiudicate le ipotesi nelle quali le operazioni possono essere documentate in modo differente, come attraverso gli scontrini e le ricevute fiscali.

Accanto all’obbligo generale di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio, vi sono, poi, alcune eccezioni oggettive e soggettive.

Il secondo capitolo della Circolare è dedicato specificamente alle prestazioni sanitarie. A tal proposito, ricordiamo che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per l’anno 2019, devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo (o fatture in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio).

In questo ambito, sono forniti dei chiarimenti riguardo alla fatturazione di prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura in un unico documento e riguardo alla fatturazione separata delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni di altra natura.

Sono escluse dalla fatturazione elettronica anche le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria nel caso in cui il soggetto interessato abbia manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati al fine dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Anche in queste ipotesi gli operatori sanitari devono emettere la fattura nel formato cartaceo o in formato elettronico, ma con trasmissione attraverso canali differenti dal Sistema di Interscambio.

Il divieto di fatturazione elettronica riguarda anche le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche i cui dati non siano da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

Il terzo capitolo della Circolare è destinato ai chiarimenti riguardanti le novità in tema di fatturazione in generale con riflessi sulla fatturazione elettronica e le novità intervenute specificamente per le fatture elettroniche.

Ricordiamo, ad esempio, le novità in tema di emissione delle fatture. La fattura può essere emessa ora entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. La novità riguarda anche le fatture elettroniche che vengono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. In questo caso, i dieci giorni di tempo possono essere utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. La data del documento coinciderà comunque con la data dell’operazione.

Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo alle novità relative all’annotazione delle fatture emesse, alla registrazione degli acquisti ed alla detrazione dell’Iva.

Nei capitoli successivi della Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle sanzioni, dell’imposta di bollo, dell’inversione contabile e delle autofatture, della fatturazione in nome e per conto e della conservazione e consultazione delle fatture elettroniche.

Riguardo a questo ultimo aspetto, ricordiamo che il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la conservazione delle fatture elettroniche ha una durata di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate in questo modo. La conservazione ha efficacia sia civilistica, che tributaria e riguarda tutti i documenti trasmessi tramite il Sistema di Interscambio, sia a seguito dell’adempimento di un obbligo, che volontariamente.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che i contribuenti che hanno aderito a questo servizio gratuito di conservazione possono comunque conservare ulteriormente, in proprio o avvalendosi di un terzo soggetto professionale, le fatture elettroniche e gli altri documenti trasmessi tramite il Sistema di Interscambio.

Riguardo ancora alla consultazione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi Iva che abbiano aderito al servizio di consultazione potranno, a partire dal 1° luglio 2019, consultare, all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Tutti gli operatori soggetti passivi Iva, inoltre, indipendentemente dall’adesione al servizio, potranno consultare, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, i “dati fattura”, ossia una parte dei dati fiscalmente rilevanti estratti dalle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

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