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1 Marzo 2019

Fatturazione elettronica: le regole per i soggetti non residenti identificati in Italia

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L’Agenzia delle Entrate fornisce dei nuovi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.

Nella Risposta n. 67 del 26 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto tramite interpello da una società non stabilita in Italia, ma identificata nel nostro territorio ai fini Iva mediante rappresentante fiscale. La società istante effettua degli acquisti da fornitori residenti in Italia.

Ecco il primo dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate: i soggetti residenti e stabiliti in Italia, alla luce delle nuove regole sulla fatturazione elettronica, non hanno l’obbligo, ma la sola facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti non stabiliti in Italia, ma in Italia identificati?

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti già forniti in precedenza. Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti identificati in Italia, i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse.

L’altro quesito posto dalla società istante riguarda l’esistenza o meno dell’obbligo per i soggetti non residenti di accreditarsi al Sistema di Interscambio per la ricezione delle fatture passive. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un soggetto non residente non ha l’obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, data l’inapplicabilità delle nuove regole in materia di fatturazione elettronica ai cessionari/committenti non residenti.

Inoltre, la società istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se un soggetto non residente identificato in Italia possa esercitare il diritto alla detrazione sulla base soltanto della copia cartacea della fattura, a prescindere da come sia stata emessa tale fattura dal soggetto emittente.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il cessionario/committente non stabilito in Italia, ma qui identificato può esercitare la detrazione sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito in Italia.

Per “copia cartacea della fattura” si deve intendere un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML.

Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla ed attestarne la conformità all’originale informatico.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i destinatari dell’obbligo di presentazione del cosiddetto “esterometro” sono soltanto i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio italiano, con esclusione, quindi, dei soggetti non residenti, come l’istante.

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