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3 Settembre 2021
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Fabbricati per attività agricole inseriti poi in diversa categoria catastale: no alle agevolazioni prima casa.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un nuovo quesito riguardante le agevolazioni “prima casa”.

A presentare l’istanza di interpello è un contribuente che ha stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una ex casa colonica, costituita da un corpo di fabbrica principale e vari annessi agricoli, oltre alla corte e ad alcuni appezzamenti di terreno.

L’intenzione del contribuente è quella di procedere ad una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati in questione. Al termine dei lavori di ristrutturazione, i fabbricati che, al momento, sono censiti nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) avranno un’altra destinazione e saranno classificati al catasto come C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Queste parti del compendio immobiliare saranno destinate a servizio dell’abitazione principale ed i fabbricati separati saranno in prossimità e destinati in modo durevole al servizio ed ornamento della casa di abitazione e potranno, pertanto, essere considerati come pertinenze.

Il quesito posto dal contribuente all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previste per la prima casa a queste pertinenze che, al momento dell’acquisto, sono censite nella categoria catastale D/10, ma che successivamente, al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione programmati, saranno accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 566 del 26 agosto 2021, ha precisato che le agevolazioni “prima casa” possono essere applicate limitatamente ad una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché le stesse pertinenze risultino destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione.

In una Circolare del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’elencazione delle categorie catastali in questione è tassativa.

Conseguentemente, con riferimento al caso specifico, deve affermarsi che le agevolazioni “prima casa” non possono essere riconosciute alle pertinenze che, al momento dell’acquisto dell’abitazione, sono accatastate nella categoria catastale D/10.

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