Con la Risoluzione n. 110 dell’11 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha dato una nuova indicazione riguardo alle agevolazioni fiscali riconosciute alle microimprese della Zona Franca Urbana dell’Emilia.
Facendo seguito a quanto stabilito con la Risoluzione n. 106 del 1° agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, stabilito che le imprese beneficiarie potranno ora, in fase di compilazione del modello F24 per il pagamento delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Imu, utilizzare in compensazione tali agevolazioni indicando i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019 (periodi d’imposta ai quali è stata estesa l’applicazione delle esenzioni), in corrispondenza del codice “Z146”. La precedente Risoluzione aveva, invece, stabilito che, per l’utilizzo delle agevolazioni nei periodi d’imposta suddetti, era necessario ancora indicare l’anno 2016.
Nella Risoluzione, è, altresì, ricordato che il modello F24 deve essere presentato dalle imprese destinatarie dell’agevolazione esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese devono, inoltre, utilizzare i benefici fiscali nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico alla singole imprese, pena lo scarto del modello F24.