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30 Gennaio 2015

Esenzione Imu per i terreni agricoli montani: in un Decreto Legge le nuove regole

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015, il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti in materia di esenzione Imu.

L’articolo 1 del Decreto prevede l’esenzione dall’Imu, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni agricoli ed i terreni non coltivati ubicati in Comuni classificati totalmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

L’esenzione Imu riguarda anche i terreni agricoli ed i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani nel medesimo elenco predisposto dall’Istat.

In quest’ultimo caso, l’esenzione trova applicazione anche qualora i terreni siano stati concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti ed a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 4 del 2015 estende l’applicazione dei criteri predetti anche all’anno d’imposta 2014.

Al comma 4, inoltre, è precisato che non è comunque dovuta l’Imu per i terreni per i quali era già prevista l’esenzione in virtù del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell’Interno, il 28 novembre 2014, anche se tali terreni risultano imponibili in base ai nuovi criteri.

Inoltre, sempre per il 2014, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina.

I contribuenti dovranno versare l’imposta dovuta per l’anno 2014, secondo i nuovi criteri, entro il 10 febbraio 2015, e non più entro il 26 gennaio 2015.

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