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11 Ottobre 2019

Erronea duplicazione delle fatture nel Sistema di Interscambio: si risolve con le note di variazione

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito riguardante la fatturazione elettronica.

L’istante ha rappresentato che, a seguito di un disguido tecnico del software che utilizza per la gestione delle fatture elettroniche, ha inviato al Sistema di Interscambio, nel mese di gennaio del 2019, delle fatture che aveva già emesso in formato cartaceo negli anni 2017 e 2018 e per le quali aveva già effettuato gli adempimenti ai fini Iva.

Dal momento che il sistema della fatturazione elettronica tra privati non prevede l’accettazione da parte dei committenti/cessionari, i clienti dell’istante non hanno potuto fare nulla per rifiutare le fatture che sono state erroneamente trasmesse. I clienti sono stati comunque informati dell’anomalia così da avere la consapevolezza della non detraibilità ai fini Iva delle fatture di acquisto ricevute nuovamente nel 2019 e della non deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi.

L’istante ha, quindi, richiesto all’Agenzia delle Entrate come possa procedere per sanare l’errore verificatosi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 395 dell’8 ottobre 2019, ha dapprima ricordato che il Sistema di Interscambio effettua per ogni file ricevuto una serie di controlli che sono propedeutici alla trasmissione della fattura elettronica al destinatario. Qualora i controlli non abbiano esito positivo, il file viene scartato e, di conseguenza, non viene inoltrato al destinatario.

Tra le verifiche effettuate in tale sede, vi è anche quella che riguarda l’unicità del documento inviato al Sistema di Interscambio al fine di impedire l’inoltro di una fattura che sia già stata trasmessa ed elaborata. Quindi, viene scartata la fattura elettronica che contenga dati coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.

Nel caso specifico, però, il Sistema di Interscambio non poteva intercettare l’errore in quanto l’istante aveva inoltrato delle fatture elettroniche che coincidevano con fatture emesse in formato cartaceo negli anni precedenti, quando ancora la fatturazione elettronica non era obbligatoria.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, affermato che, in tale caso, può trovare applicazione la disposizione del Decreto Iva secondo la quale, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di una dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili, il cedente del bene o il prestatore del servizio hanno diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione. Ciò può essere fatto solo entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile se gli eventi suindicati si verificano in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti.

Nel caso descritto dall’istante, l’errore commesso può essere ricondotto alle ipotesi “simili” previste dalla disposizione in questione rispetto alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione. Quindi, l’istante può emettere in formato elettronico delle note di variazione, riportando nella relativa causale “storno totale della fattura per errato invio tramite Sistema di Interscambio”.

Qualora i duplicati delle fatture non abbiano ancora partecipato alle liquidazioni periodiche ai fini Iva del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’Iva a debito.

L’istante dovrà informare i clienti destinatari dei duplicati delle fatture, che non hanno portato in detrazione l’Iva e che non hanno portato in deduzione il costo relativo a tali fatture, che le note di variazione che riceveranno non dovranno partecipare alla liquidazione periodica Iva e non andranno annotate in contabilità, ma dovranno soltanto essere conservate.

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