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17 Aprile 2020

Emergenza Coronavirus: chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali

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Nella Circolare n. 10 del 16 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo all’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto “Cura Italia” e nel “Decreto Liquidità” in tema di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Con il Decreto “Cura Italia” era stato stabilito che, tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari fossero rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e che tale rinvio riguardasse anche le udienze dei procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie. Il Decreto Liquidità ha, poi, previsto la proroga di tale termine del 15 aprile all’11 maggio 2020.

Le eccezioni sono rappresentate dai procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze impugnate e, in generale, da tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti.

Altra questione è, inoltre, quella della sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Quindi, la sospensione trova applicazione con riferimento ai termini relativi a tutte le parti del processo tributario.

Si può dire che la sospensione riguarda la decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti.

Per quanto riguarda specificamente il procedimento tributario, fino al 31 maggio è sospesa la decorrenza dei termini relativi alla proposizione dell’atto di appello, alla proposizione del ricorso in Cassazione e del controricorso, alla proposizione dell’atto di riassunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, alla costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, alla costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato ed alla proposizione dell’appello incidentale, all’integrazione dei motivi di ricorso, alla proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, alla trasmissione da parte dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente.

Sono sospesi anche i termini previsti nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, come quelli riguardanti la pubblicazione delle sentenze.

La sospensione dei termini riguarda specificamente il termine per la proposizione del ricorso da parte del contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. E’ sospeso anche il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 Euro.

Rispetto al procedimento di mediazione, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che la sospensione opera sia in riferimento al termine di 30 giorni dalla conclusione del procedimento di mediazione entro il quale deve essere depositato il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento integrale o della prima rata delle somme dovute in base all’accordo di mediazione raggiunto tra le parti. La sospensione non opera, invece, per le rate della mediazione successive alla prima.

Sono, invece, esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito della conciliazione giudiziale.

Qualora il decorso dei termini abbia inizio nel periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. Quindi, se il termine comincia a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, l’inizio del decorso di tale termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020.

Nel caso, infine, in cui il termine sia computato a ritroso e ricada nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. La sospensione riguarda, quindi, anche i termini a ritroso, come il termine per il deposito di documenti e memorie previsto dalla normativa in relazione alla data di trattazione (rispettivamente 20 e 10 giorni prima della data di trattazione).

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