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7 Dicembre 2017

E’ legge il Decreto fiscale 2018: novità per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 con la quale è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (Collegato alla Manovra per il 2018) contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. In sede di conversione, sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto fiscale.

Evidenziamo qui le regole relative alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, previste dal nuovo articolo 1-ter del Decreto Legge n. 148/2017.

Tali regole, introdotte in sede di conversione, prevedono, in primo luogo, che le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non trovino applicazione relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre del 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

E’ riconosciuta la facoltà ai contribuenti di trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale, limitando gli stessi dati alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale in caso di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota Iva applicata ed all’importo dell’imposta, alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Inoltre, è riconosciuta la facoltà ai contribuenti, nel caso di fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 Euro registrate cumulativamente, di trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere sono la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data ed il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo la diversa aliquota Iva applicata.

E’ previsto ora che le Amministrazioni Pubbliche siano esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Sono, altresì, esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli con un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, costituito per almeno i due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli, situati nelle zone montane.

Le modalità di attuazione di tali nuove disposizioni verranno definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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