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18 Ottobre 2019

Distributori automatici senza incasso di denaro: trasmissione telematica dei corrispettivi dal prossimo anno

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Alcuni nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito ai distributori automatici ed alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il contribuente istante è un rivenditore autorizzato di distributori automatici. I suoi distributori sono collocati in comodato d’uso presso palestre e centri fitness. Dal momento che tali distributori non consentono l’incasso in denaro, i piani di ricarica e gli abbonamenti necessari per il loro utilizzo vengono acquistati dai clienti direttamente presso la reception della palestra o del centro nel quale sono collocati i distributori stessi. Queste strutture incassano le somme per conto dell’istante e comunicano al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata tramite posta elettronica dall’istante medesimo.

Quest’ultimo ha, altresì, precisato, nell’istanza di interpello, che, a conclusione di ogni giornata, controlla le transazioni che sono state effettuate per tutti i distributori in comodato d’uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi. Poi, alla fine di ogni mese, l’istante, in base alla rendicontazione relativa a tutte le palestre, comunica a ciascuna di esse l’importo che gli dovrà essere versato tramite bonifico (corrispondente agli incassi che sono stati effettuati per suo conto) e l’importo che dovranno fatturare nei suoi confronti (corrispondente alla provvigione sulle vendite).

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda gli adempimenti che devono essere posti in essere dall’istante considerate le particolarità di funzionamento dei suoi distributori rispetto a quelli tradizionali (incassi esclusivamente tramite reception delle strutture).

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 413 dell’11 ottobre 2019, ha evidenziato che, nel caso specifico, i distributori non sono predisposti per accettare i pagamenti. Quindi, non si può parlare di vending machine, dal momento che mancano delle periferiche di pagamento funzionali all’incasso dei corrispettivi.

Questi distributori, non incassando somme, non memorizzano dati relativi alle somme incassate che possono essere trasmessi telematicamente.

Quanto alle somme incassate dalle palestre per conto dell’istante, queste sono comunque documentate tramite ricevute che vengono inviate, tramite posta elettronica, ai clienti. Pertanto, vi è una corretta certificazione dei corrispettivi, indipendentemente dagli obblighi di censimento, di memorizzazione e di trasmissione delle informazioni ai quali sono soggette le vending machine.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, fino al 31 dicembre 2019, le cessioni effettuate dall’istante sono correttamente certificate con l’emissione delle ricevute fiscali e l’annotazione nel registro dei corrispettivi.

Dal 1° gennaio 2020, la certificazione dei corrispettivi delle operazioni poste in essere (in generale dagli esercenti al minuto e, in particolare, dall’istante) dovrà essere effettuata tramite la trasmissione telematica che diviene sostitutiva sia dell’annotazione nel registro dei corrispettivi, sia degli obblighi di certificazione fiscale.

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