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9 Novembre 2018

Delega alla consultazione del cassetto fiscale: le regole in caso di associazioni di categoria

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alla presentazione della delega per la consultazione del “cassetto fiscale” dei contribuenti da parte di un’associazione sindacale di categoria.

L’associazione istante svolge anche attività di assistenza fiscale in favore dei propri associati. A tale fine, l’associazione si propone di accedere al cassetto fiscale degli associati, consultare ed acquisire le loro fatture elettroniche e chiedere per loro conto la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. L’intenzione dell’istante è di depositare il modello “Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica” presso l’Agenzia delle Entrate. L’istante, però, rileva che le associazioni di categoria non rientrano tra i soggetti abilitati alla presentazione, in rappresentanza del contribuente, di tale modello. L’associazione istante precisa anche di avvalersi di un dipendente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, le modalità di autentica della firma sulle procure rilasciate dagli associati per la presentazione del modello in questione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 57 del 31 ottobre 2018, ha, in primo luogo, ricordato che il “cassetto fiscale” è il servizio telematico offerto dall’Agenzia medesima per consentire a ciascun contribuente di accedere alle proprie informazioni fiscali.

La consultazione del “cassetto fiscale” può essere delegata ad un massimo di due intermediari. Le modalità di conferimento della delega sono:

  • la comunicazione per via telematica, attraverso i canali Entratel o Fisconline, dei dati dell’intermediario al quale è conferita la delega;
  • la compilazione della delega presente sul modulo “Conferimento della delega/revoca” e la consegna di esso all’intermediario che procede lui stesso alla trasmissione, mediante il servizio Entratel, della richiesta di autorizzazione all’accesso al “cassetto fiscale” del contribuente delegante;
  • la compilazione del modulo “Conferimento della delega/revoca” e la consegna presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può anche non recarsi direttamente presso l’ufficio e farsi rappresentare da un incaricato, conferendogli una procura per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria qualora la delega sia conferita al coniuge, ai parenti ed affini entro il quarto grado o ai propri dipendenti da parte delle persone giuridiche. Inoltre, se la procura è conferita a persone iscritte negli albi professionali, possono essere gli stessi ad autenticare la firma del contribuente.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al caso specifico è, quindi, che, per gli adempimenti relativi alla consegna all’ufficio delle deleghe, la procura può essere conferita dai contribuenti al Dottore Commercialista dipendente dell’associazione istante, il quale potrà procedere lui stesso ad autenticare la relativa firma. La condizione necessaria è, naturalmente, che il commercialista dipendente dell’associazione sia validamente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo le disposizioni che regolano tale iscrizione.

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