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14 Dicembre 2018

Deduzione fiscale di erogazioni liberali e Art Bonus: l’Agenzia delle Entrate precisa i limiti

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Nella Risposta n. 103 del 7 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Art Bonus per erogazioni liberali che sono state già in parte oggetto di deduzione fiscale.

In particolare, la società istante ha effettuato delle erogazioni liberali per un intervento di restauro in favore di una Sovrintendenza. Le somme in questione sono state dedotte integralmente dalla base imponibile Ires nel rispetto del principio di cassa, ossia con riferimento alle quote effettivamente versate di volta in volta. E’ stato, poi, programmato un’ulteriore erogazione liberale dell’istante, nella qualità di “mecenate unico”, per un nuovo intervento di recupero. Una parte dell’importo necessario per questo nuovo intervento sarà costituito da una parte della precedente donazione. Per la seconda erogazione liberale, l’istante ritiene che sussistano i requisiti per poter fruire del credito d’imposta dell’Art Bonus.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità che la somma risultante eccedente rispetto alla precedente donazione possa concorrere insieme alla nuova donazione alla maturazione dell’Art Bonus.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 100, comma 2, lettera m) del TUIR) prevede la totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro da parte dei titolari di reddito di impresa effettuate in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi in settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Riguardo all’Art Bonus, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che si tratta di un credito d’imposta pari al 65 % del valore delle erogazioni liberali in denaro effettuate, dal 2014, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa, per vari interventi, tra i quali gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Il credito d’imposta in questione deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed i soggetti titolari di reddito d’impresa possono utilizzarlo mediante compensazione nel modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione della deduzione fiscale prevede che le somme versate a titolo di liberalità:

  • siano finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti che ne beneficiano ed alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
  • possano essere oggetto di deduzione fiscale, nel loro intero ammontare, da parte dei soggetti che le erogano;
  • concorrano, insieme a tutte le altre erogazioni effettuate nell’anno, alla determinazione del limite massimo determinato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali, oltre il quale i beneficiari sono tenuti restituire all’Erario il 37 % della differenza.

Inoltre, in riferimento al caso specifico, in virtù della convenzione conclusa tra la Sovrintendenza e la società istante, non sussiste alcun diritto di quest’ultima a richiedere la restituzione delle eventuali somme eccedenti. Se vi fossero dei residui fondi, infatti, questi dovrebbero essere destinati ad ulteriori interventi concordati tra le parti.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le somme versate in precedenza dall’istante sono state acquisite a titolo definitivo dal beneficiario e per esse l’istante non potrà usufruire dell’Art Bonus.

Ai fini dell’applicazione della deduzione fiscale prevista dal TUIR, la circostanza che le somme versate in un periodo d’imposta risultino successivamente eccedenti rispetto alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario non incide in alcun modo sulla spettanza dell’agevolazione fiscale in capo al soggetto che le ha erogate. Quindi, l’istante potrà comunque beneficiare regolarmente dell’agevolazione fiscale nel periodo d’imposta nel quale ha effettuato la prima erogazione liberale, sotto forma di deduzione dalla base imponibile Ires, per l’intero importo erogato.

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