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7 Novembre 2014

Decreto Sblocca Italia diventa legge: agevolazioni fiscali per chi compra o costruisce case nuove per affittarle

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Il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (cosiddetto Decreto “Sblocca Italia), recante misure urgenti per l’apertura di cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, è stato convertito in legge.

Tra le diverse misure approvate, evidenziamo:

– la previsione espressa dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo in caso di registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere (articolo 19).

– il riconoscimento all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, in virtù di acquisto effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, di una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 % del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 Euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle medesime unità immobiliari (articolo 21). Tale deduzione spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono stati già ottenuti diritti edificatori. La deduzione in questione può essere riconosciuta a condizione che l’immobile acquistato sia destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo (il diritto alla deduzione non viene comunque meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente contratto); l’immobile sia a destinazione residenziale e non sia classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l’immobile consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il canone di locazione sia fissato nei limiti previsti per i contratti a canone concordato; non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore ed il locatario. La deduzione in questione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

– la previsione per alcuni interventi infrastrutturali sulla rete a banda larga di un credito d’imposta relativo all’Ires ed all’Irap complessivamente dovute dall’impresa che realizza l’intervento, entro il limite massimo del 50 % del costo dell’investimento (articolo 6).

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