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12 Novembre 2021
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Decreto PNRR: tutte le misure per il settore del turismo.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021 il Decreto Legge n. 152 della stessa data contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (cosiddetto “Decreto PNRR”).

La prima parte del Decreto prevede delle misure in favore del settore del turismo. In particolare, in base a quanto stabilito al primo articolo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino all’80 % delle spese sostenute per alcuni interventi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso (7 novembre 2021) fino al 31 dicembre 2024.

E’ riconosciuto, altresì, un contributo a fondo perduto non superiore al 50 % delle spese sostenute per i medesimi interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto (7 novembre 2021) fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 Euro.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 40.000 Euro che può essere aumentata fino ad ulteriori 30.000 Euro, qualora l’intervento preveda una parte di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 % dell’importo totale dell’intervento; fino ad ulteriori 20.000 Euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 % da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due terzi dai giovani ed i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da giovani e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. A tal proposito, nel Decreto è precisato che per “giovani” si devono intendere le persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda. Il contributo, inoltre, può essere aumentato fino ad ulteriori 10.000 Euro per le imprese la cui sede operativa è situata nei territori delle Regioni del Sud Italia.

Le due tipologie di incentivi sono cumulabili a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto viene erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento. E’ prevista anche la possibilità di ottenere, a seguito della presentazione di una specifica richiesta, un’anticipazione non superiore al 30 % del contributo a fondo perduto. A tale scopo è necessario presentare un’idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie ed assicurative o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo o una cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

I beneficiari di questi incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

I contributi saranno riconosciuti in relazione alle spese per i seguenti interventi:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi del primo e secondo tipo;
  • realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature ed apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • spese per la digitalizzazione.

E’ prevista, altresì, la possibilità, per le spese ammissibili che riguardano lo stesso progetto, ma che non sono coperte dagli incentivi suddetti, di fruire di un finanziamento a tasso agevolato, a condizione che almeno il 50 % dei costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, il Ministero del Turismo pubblicherà un avviso contenente le modalità di applicazione per l’erogazione degli incentivi, compresa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione degli incentivi stessi. Gli interessati dovranno presentare per via telematica apposita domanda nella quale dovranno dichiarare il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

Le nuove regole si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, a condizione che le relative spese siano sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

E’ precisato, altresì, che gli incentivi introdotti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni ed agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Al secondo articolo del Decreto Legge è previsto che, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia istituita una sezione speciale dedicata al turismo per la concessione di garanzie ai soggetti beneficiari delle misure suddette ed ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito; l’importo massimo garantito per la singola impresa è elevato a cinque milioni di Euro; le imprese che sono ammesse alle garanzie sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Al terzo articolo del Decreto, è prevista la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale ed innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 Euro e non superiore a 10 milioni di Euro realizzati entro il 31 dicembre 2025. I soggetti beneficiari sono gli stessi, comprese le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.

Il contributo diretto alla spesa agevolabile è concedibile nella misura massima del 35 % delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 % dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

A copertura della parte di investimenti non coperta dal contributo e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con una durata fino a 15 anni.

Il quarto articolo del Decreto Legge (intitolato: credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator), infine, prevede per le agenzie di viaggio ed i tour operator un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 % dei costi sostenuti dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti ed attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 Euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di Euro per l’anno 2022, 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di Euro per l’anno 2025.

Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Anche in questo caso si tratta di un credito d’imposta che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

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