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29 Ottobre 2016

Decreto Legge in materia fiscale: soppressione di Equitalia, rottamazione delle cartelle esattoriali ed altre novità

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E’ stato emanato un Decreto Legge contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Si tratta del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016 ed entrato in vigore nella medesima data.

Riportiamo qui alcune importanti novità in materia fiscale.

Il primo articolo di questo provvedimento prevede, a partire dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia. Le funzioni di riscossione delle imposte saranno svolte da un nuovo ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione” sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’articolo 3 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 prevede, inoltre, un potenziamento dell’attività di riscossione. Dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Inoltre, l’Agenzia delle entrate potrà acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Inps. Anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione, il nuovo ente che subentrerà ad Equitalia, sarà autorizzata ad accedere ed utilizzare i dati suddetti per lo svolgimento dei propri compiti.

L’articolo 5 del Decreto Legge ha introdotto alcune novità riguardo alla dichiarazione integrativa a favore. Secondo quanto disposto in tale articolo, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta o di un maggiore o di un minore credito, mediante una successiva dichiarazione.

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in compensazione. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito suddetto può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Analoghe disposizioni si applicano anche all’integrazione delle dichiarazioni Iva. L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, o utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

L’articolo 6 del Decreto Legge prevede, inoltre, la definizione agevolata dei carichi pendenti. Infatti, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori potranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, delle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

I contribuenti interessati alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali dovranno manifestare all’Agente della riscossione la loro volontà di avvalersi di tale definizione agevolata, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, un’apposita dichiarazione, con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso Agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet, nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge. In tale dichiarazione, il debitore indicherà anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo delle quattro rate, e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, l’Agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione suddetta l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e l’importo delle singole rate, oltre al giorno ed al mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso, le prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute. Inoltre, la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non potrà superare il 15 marzo 2018.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  • mediante bollettini precompilati, che l’Agente della riscossione è tenuto ad allegare alla propria comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità della domiciliazione sul conto corrente;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

E’ disposto, altresì, che la definizione agevolata possa essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi pendenti e purché, rispetto alle rateizzazioni in corso, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.

L’articolo 7 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016, infine, prevede la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Decreto Legge fino al 31 luglio 2017 sarà possibile, infatti, avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, a condizione che il soggetto che richieda di avvalersene non abbia presentato analoga istanza in precedenza.

Le violazioni sanabili con tale procedura sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Gli autori delle violazioni potranno provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Il versamento potrà essere ripartito in tre rate mensili di pari importo e, in tale caso, il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2017.

Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria in questione, per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, e le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche i contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate).

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