L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 119 del 31 dicembre 2014, ha risposto ad una richiesta di interpello presentata da una banca riguardo alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ad un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti di una società immobiliare e dei suoi fideiussori che non avevano adempiuto all’obbligo di restituzione degli importi concessi con un contratto di finanziamento, soggetto ad Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’enunciazione nel decreto ingiuntivo della fideiussione deve essere autonomamente valutata ai fini dell’imposta di registro.
Se l’atto di fideiussione (che non è stato a suo tempo registrato) è riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso trovano applicazione, oltre all’imposta di registro, anche le sanzioni previste in caso di omessa registrazione del contratto. Se, invece, l’atto di fideiussione non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, l’imposta di registro si applica soltanto sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.
Qualora la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo e non registrata rientri tra le operazioni soggette ad Iva, troverà applicazione l’imposta di registro nella misura fissa, in virtù del principio di alternatività.