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26 Ottobre 2018

Decreto fiscale 2018: al via le nuove misure di semplificazione fiscale

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2018 il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (cosiddetto “Decreto fiscale”). Le disposizioni in esso contenute entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto, ossia dal 24 ottobre 2018.

Tra le novità introdotte in materia di SEMPLIFICAZIONE FISCALE e di INNOVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO, evidenziamo:

  • Semplificazione in materia di fatturazione elettronica (articolo 10 del Decreto Legge n. 119 del 2018). Per il primo periodo di obbligatorietà della fatturazione elettronica (primo semestre del 2019) è esclusa l’applicazione di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi connessi alla fatturazione elettronica nel caso in cui la fattura sia emessa comunque in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva o tali sanzioni si applicano con una riduzione dell’80 % a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.
  • Semplificazione in tema di emissione delle fatture (articolo 11 del Decreto Legge n. 119 del 2018). La fattura potrà essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tra i dati da indicare in fattura, vi è la data nella quale è effettuata l’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi o la data nella quale è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, qualora la data sia diversa da quella nella quale è emessa la fattura. Queste modifiche si applicano a partire dal 1° luglio 2019.
  • Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse (articolo 12 del Decreto Legge n. 119 del 2018). E’ stabilito l’obbligo per il contribuente di annotare in un apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Inoltre, le fatture relative a cessioni effettuate dal cessionario per il tramite del cedente in favore di un soggetto terzo devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
  • Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti (articolo 13 del Decreto Legge n. 119 del 2018). E’ eliminato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa, arte o professione. E’ sufficiente l’annotazione in un apposito registro.
  • Semplificazioni in tema di detrazione dell’Iva (articolo 14 del Decreto Legge n. 119 del 2018). E’ previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’eccezione dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
  • Novità in materia di giustizia tributaria digitale (articolo 16 del Decreto Legge n. 119 del 2018). E’ previsto che le parti, i consulenti e gli organi tecnici dovranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019.

 

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