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30 Settembre 2022
4 Minuti di lettura

Decreto Aiuti ter: più posti letto per gli studenti universitari e semplificazioni per i ristoratori.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il “Decreto Aiuti ter” (Decreto n. 144 del 23 settembre 2022) contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.

Evidenziamo qui le misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in matera di Università e le ulteriori misure urgenti adottate a sostegno delle imprese.

NUOVE MISURE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (articolo 25 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

Tra le misure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ecco il nuovo intervento di “housing universitario”, in base al quale è istituito fino al 2026 un Fondo denominato “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione pari a 660 milioni di Euro, destinato all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Alle risorse presenti in tale Fondo potranno accedere, anche in convenzione o in partenariato con le Università, le istituzioni AFAM (istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli operatori economici o gli altri soggetti privati, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con le risorse assegnate sarà assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi tre anni dell’effettiva fruibilità degli stessi. I soggetti che risulteranno essere aggiudicatari assicureranno la destinazione d’uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità suindicate ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura che eventualmente non dovessero essere utilizzate, o degli stessi alloggi e residenze in relazione ai periodi non collegati allo svolgimento delle attività didattiche. I posti letto saranno destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio o delle graduatorie di merito.

Dall’anno d’imposta 2024, le somme corrisposte in questo ambito non concorreranno alla formazione del reddito ai fini dell’Irpef e dell’Ires ed alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell’Irap. Inoltre, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari, salvo quanto è stato detto sopra, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’Irpef e dell’Ires ed alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap nella misura del 40 %, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall’immobile. Gli atti che hanno ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse in questo ambito sono, altresì, esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

Ai soggetti che risultano essere aggiudicatari, poi, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per una quota massima pari all’importo versato a titolo di Imu in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Con un Decreto che dovrà essere adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti ter”, saranno definite le disposizioni di attuazione della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa, ed alle condizioni di revoca ed all’effettuazione dei controlli.

L’efficacia di tutte queste misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, che sarà richiesta dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PROCEDURE DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (articolo 38 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

Il termine per la presentazione delle istanze di accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 ed il 2019 è spostato dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (articolo 40 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

L’applicazione della disposizione del “Decreto Ristori” dell’ottobre del 2020 (articolo 9-ter, comma 5, del Decreto Legge n. 137 del 2020) secondo la quale la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti da parte degli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande di strutture amovibili (come pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni), funzionali all’attività stessa, non è subordinata alle autorizzazioni richieste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio è prorogata fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato.

La stessa proroga fino al 31 dicembre 2022 vale per la regola secondo la quale, per le stesse strutture amovibili, non trova applicazione il limite temporale dei 90 giorni previsto per la rimozione successiva al cessare delle necessità temporanee.

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