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11 Settembre 2020

Decreto “Agosto”: in vigore le nuove misure

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020 il Decreto Legge n. 104 della stessa data contenente misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia (cosiddetto Decreto “Agosto”). Tra le misure di rilevanza fiscale inserite nel provvedimento, evidenziamo:

  • INCREMENTO DEL FONDO PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA (articolo 74 del Decreto Legge n. 104 del 2020). La nuova disciplina è intervenuta a modificare quanto disposto in materia dal “Decreto Rilancio”. Con il nuovo Decreto sono state modificate le tabelle con la quantificazione dell’incentivo previsto in base al valore delle emissioni. Riguardo allo sconto riconosciuto a coloro che acquistano l’usato ecosostenibile, ricordiamo che il “Decreto Rilancio” prevedeva che le persone fisiche che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g al km possono pagare il 60 % degli oneri fiscali che gravano sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato. La novità è rappresentata dalla circostanza che è individuato un limite complessivo di spesa di 5 milioni di Euro per il 2020 per questa misura. Altra misura già prevista in precedenza che in parte viene modificata con il Decreto “Agosto”: il contributo extra per la seconda autovettura rottamata. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di anidride carbonica comprese tra 0 e 110 grammi al km, un secondo veicolo di categoria M1 (che sia intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del nuovo veicolo) potranno beneficiare di un credito d’imposta (in precedenza, si parlava di incentivo da sommare all’importo attribuito per il primo veicolo o in alternativa da utilizzare nella forma del credito d’imposta) di 750 Euro da utilizzare entro tre anni per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, sempre entro il limite complessivo di spesa di 5 milioni di Euro per il 2020.
  • MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (articolo 77 del Decreto Legge n. 104 del 2020). La nuova disciplina ha introdotto per le imprese del comparto turistico una proroga della moratoria straordinaria prevista dal Decreto “Cura Italia” nella parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. La proroga è fissata fino al 31 marzo 2021. Inoltre, è prevista una proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo introdotto dal Decreto “Rilancio”. Il credito d’imposta sarà riconosciuto per le spese sostenute anche a giugno, oltre che a marzo, aprile e maggio e, con riferimento alle strutture turistico – ricettive con attività solo stagionale, il credito d’imposta sarà esteso alle spese sostenute nel mese di luglio, oltre che ad aprile, maggio e giugno. Il credito d’imposta in questione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente nel caso di strutture alberghiere, di agenzie di viaggio e turismo, di tour operator e ora anche di strutture termali.
  • ESENZIONI DALL’IMU PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (articolo 78 del Decreto Legge n. 104 del 2020). In virtù delle nuove disposizioni, non è dovuta la seconda rata dell’Imu in relazione agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli stabilimenti termali; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D e che sono in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere e manifestazioni; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/3 e sono destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate; agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, sempre a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate. Inoltre, per gli immobili della categoria catastale D/3 che sono destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli è prevista l’esenzione dall’Imu anche per gli anni 2021 e 2022.
  • ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE (articolo 79 del Decreto Legge n. 104 del 2020). Il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico – alberghiere previsto dal Decreto Legge n. 83/2014 è ora riconosciuto nella misura del 65 % (prima era riconosciuto nella misura del 30 %) per il 2020 ed 2021. Sono comprese tra i beneficiari di tale credito d’imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, e le strutture ricettive all’aria aperta.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETA’ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (articolo 81 del Decreto Legge n. 104 del 2020). In virtù di quanto disposto dal nuovo Decreto Legge, per il 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI che operano in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma del credito d’imposta, pari al 50 % degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Sono escluse da questo contributo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n. 398 del 1991. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’investimento per il quale si può beneficiare del contributo deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 Euro e deve essere rivolto a leghe e società ed associazioni sportive con ricavi, per il 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 Euro e fino ad un massimo di 15 milioni di Euro. Inoltre, le società ed associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
  • RIFINANZIAMENTI E SEMPLIFICAZIONI PER IL SETTORE DELL’EDITORIA (articolo 96 del Decreto Legge n. 104 del 2020). In primo luogo, è stato innalzato il limite di spesa riguardante il credito d’imposta pari al 50 % del valore degli investimenti effettuati per inserzioni e campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali digitali e analogiche. Riguardo al credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali previsto dal Decreto “Rilancio”, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori della comunicazione potranno beneficare di un credito d’imposta pari al 10 % (prima era dell’8 %) della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Anche in questo caso è stato aumentato il tetto di spesa massima.
  • ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (articolo 97 del Decreto Legge n. 104 del 2020). I versamenti sospesi in virtù del Decreto “Cura Italia” e del Decreto “Liquidità” e già prorogati con il Decreto “Rilancio” potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per un importo pari al 50 % delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 % delle somme dovute potrà essere effettuato mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
  • PROROGA SECONDO ACCONTO PER CONTRIBUENTI ISA (articolo 98 del Decreto Legge n. 104 del 2020). Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il 2020, è prorogato al 30 aprile 2021. Questa proroga riguarda anche i contribuenti forfetari. La proroga riguarda comunque i contribuenti che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
  • PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA (articolo 99 del Decreto Legge n. 104 del 2020). La sospensione dell’invio delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti su stipendi, pensioni e trattamenti assimilati è stata estesa dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020.
  • DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (articolo 107 del Decreto Legge n. 104 del 2020). E’ stato prorogato dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020 il termine del versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. E’ stato, inoltre, prorogato dal 30 aprile 2020 al 30 settembre 2020 il termine per l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia con il quale saranno individuati i soggetti tenuti al pagamento della tassa.
  • PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP (articolo 109 del Decreto Legge n. 104 del 2020). Fino al 31 dicembre 2020 opererà l’esonero per le aziende di pubblico esercizio riguardo al pagamento di Tosap e Cosap sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche utilizzati dagli esercizi commerciali per garantire il distanziamento sociale a seguito dell’emergenza sanitaria. Prorogato sempre fino al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse.

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