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21 Settembre 2018

Crollo del ponte Morandi a Genova: sospesi versamenti ed adempimenti tributari

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2018, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2018 con il quale è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova e, in particolare, nell’area interessata dal crollo del Ponte Morandi.

La sospensione riguarda i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018. Non è previsto il rimborso di quanto sia stato eventualmente già versato.

La sospensione vale anche per i soggetti titolari di partita Iva che hanno la sede legale o la sede operativa nelle zone del Comune di Genova interessate dal crollo del ponte.

La sospensione, invece, non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti d’imposta ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti delle ritenute nei termini previsti, sarà comunque applicabile la disposizione che esclude la punibilità in caso di fatto commesso per forza maggiore.

Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.

Nel primo allegato al Decreto sono individuate le persone fisiche non titolari di partita Iva che potranno beneficiare della sospensione, mentre nel secondo allegato al Decreto è inserito l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva che risultano essere interessati dall’evento e che, quindi, potranno sospendere i versamenti e gli adempimenti tributari.

Con un successivo Decreto del Ministero dell’Economia potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale o operativa nell’area colpita per i quali potrà trovare applicazione analoga sospensione.

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