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15 Ottobre 2021
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Credito d’imposta per imprese del settore tessile: pronte le istruzioni per l’applicazione.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021, sono stati definiti le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, previsto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020.

Ricordiamo che il credito d’imposta in questione è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria nella misura pari al 30 % del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021 sono stati già stabiliti i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta.

I soggetti che hanno diritto ad accedere a tale credito d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, così da permettere l’individuazione della quota del credito d’imposta effettivamente fruibile anche in proporzione alle risorse a disposizione.

E’ stato, quindi, approvato, con lo stesso Provvedimento dell’11 ottobre 2021, il modello da utilizzare per la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

La comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o da un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Con un successivo Provvedimento, che verrà emanato una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno stabiliti i termini per la trasmissione della comunicazione, con riferimento al 2020 ed al 2021.

Come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 % del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione, risultante dall’ultima comunicazione validamente trasmessa ed in assenza di successiva rinuncia al medesimo credito d’imposta.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per l’invio della comunicazione. Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (pari a 95 milioni di Euro per il 2020 ed a 150 milioni di Euro per il 2021) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in ciascun periodo d’imposta. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risultasse essere inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 %.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del Provvedimento con il quale verrà indicata la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.

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