NULL
Altre Novità
13 Dicembre 2019

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: non sono ammissibili i costi per viaggi di lavoro del professionista incaricato

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa all’applicazione del credito d’imposta previsto per l’attività di ricerca e sviluppo.

La società istante ha dichiarato di aver realizzato, nel 2018, un progetto di ricerca e sviluppo per il quale intenderebbe fruire del credito d’imposta in questione. In particolare, l’istante ha sottoscritto un contratto con un ingegnere che eseguirà l’incarico senza alcun obbligo di ubicazione, in totale libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti di tipo gerarchico, disciplinare e di orari di lavoro.

L’istante dovrà corrispondere al professionista, oltre al compenso per l’esecuzione dell’incarico oggetto del contratto, anche un rimborso delle spese, anticipate dal professionista in nome e per conto della società committente, per viaggi e alloggi, in relazione ad eventuali viaggi di lavoro che dovrà effettuare su richiesta della committente.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità, ai fini dell’applicazione del beneficio del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, di includere nei costi relativi alle prestazioni per attività di ricerca e sviluppo eseguite dal professionista anche il costo sostenuto per le trasferte.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 520 del 12 dicembre 2019, ha ricordato la disciplina attualmente vigente in materia, secondo la quale è riconosciuto un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’Agenzia delle Entrate ha anche richiamato il Decreto interministeriale del 27 maggio 2015 con il quale sono state emanate le disposizioni attuative della disciplina del credito d’imposta e le Circolari dell’Agenzia medesima che si sono succedute, dal 2016 al 2019, e con le quali sono stati forniti i chiarimenti in merito al credito d’imposta in questione.

In particolare, con la Circolare n. 5 del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in autonomia di mezzi e di organizzazione possono astrattamente entrare nella categoria dei costi ammissibili, in relazione alla cosiddetta ricerca “extra – muros, alle condizioni previste dalla disciplina per tale categoria di costi.

Inoltre, nello stesso documento di prassi, è stato chiarito che, affinché i costi relativi ai contratti di ricerca “extra – muros” siano ammissibili, tali contratti devono prevedere l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo ammissibili e devono prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l’impresa committente.

I costi relativi alla ricerca devono essere considerati ammissibili in una misura congrua e pertinente ed i risultati della ricerca devono essere acquisiti nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i viaggi di lavoro effettuati dal professionista non risultano collegati allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto di ricerca.

Qualora l’istante dimostri che si tratti di viaggi di lavoro strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, i viaggi stessi risulteranno rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta. I relativi costi, quindi, potranno essere presi in considerazione. Concorreranno nel periodo d’imposta di competenza ed il committente dovrà garantire la congruità degli oneri rispetto all’attività di ricerca.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto